Il 15 gennaio 2008 l'agenzia delle Entrate ha approvato i modelli 730 relativi ai redditi 2007.
Dal 1 gennaio 2007 è entrata in vigore la struttura della nuova Irpef. Le disposizioni in esame hanno previsto:
- l'eliminazione della no tax area e delle deduzioni per carichi di famiglia;
- la rimodulazione delle aliquote e scaglioni di reddito, per il calcolo dell'imposta lorda;
- un nuovo sistema di detrazioni per spese di produzione e per carichi di famiglia.
In particolare dal 2007 il reddito complessivo in base al quale devono essere calcolate le detrazioni per spese di produzione e per carichi di famiglia deve essere al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. E' prevista un'ulteriore deduzione di € 1.200,00 per genitori che hanno almeno 4 figli fiscalmente a carico e sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i soggetti titolari di redditi fondiari fino ad € 500,00.
Il frontespizio del modello 730/2008 presenta delle novità:
- una nuova casella per indicare la condizione di soggetto a carico di altri;
- nuove modalità di compilazione del modello 730 integrativo, in particolare il codice 1 se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito, ovvero un'imposta pari a quella determinata con il 730 originario.
- la triplice indicazione dei dati con riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 01/01/2007, al 31/12/2007, al 01/01/2008. Questa richiesta di dati è riconducibile alle regole di determinazione e versamento dell'addizionale comunale introdotte dalla Finanziaria 2007. Dal 01/01/2007 l'addizionale comunale va versata in acconto e saldo con riferimento al domicilio fiscale al 01 gennaio dell'anno cui si riferisce. Pertanto il saldo 2007 va versato al Comune di domicilio fiscale al 01 gennaio 2007 e l'acconto 2008 va versato al Comune di domicilio fiscale al 01 gennaio 2008.
Nei dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio è stato inserito il nuovo campo "codice sede". Il quadro deve essere compilato solo se presente nel modello Cud 2008 riportando il codice esattamente.
Per la prima volta la ripartizione della detrazione per figli a carico non è più a carattere discrezionale, ma espressamente regolamentata. In particolare:
- per genitori coniugati la ripartizione è del 50% per ogni genitore, oppure in caso di accordo al 100% al genitore che ha un reddito complessivo di maggiore ammontare;
- nel caso di genitori legalmente separati, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, oppure in caso di affidamento congiunto al 50% fra i genitori.
La percentuale di detrazione spettante può essere allo 0%, al 50% o al 100%, non di percentuale diversa. Con l'entrata in vigore della Previdenza Complementare, non si richiede più l'informazione della presenza o meno di TFR per il calcolo dei contributi deducibili. Ma è stata introdotta la nuova colonna "Indeterminato/Determinato" che deve essere utilizzata per una corretta attribuzione delle nuove detrazioni da lavoro dipendente. Tale colonna non va compilata in presenza di reddito da pensione.
Le principali novità inerenti il quadro D rigurdano il rigo D3 e l'introduzione del rigo D5. In D3 ( COMPENSI DA LAVORO AUTONOMO NON PROFESSIONALE) non ci sono variazioni di compilazione, ma per i compensi di autori o inventori con età inferiore ad anni 35, la Finanziaria 2007 ha incrementato la deduzione forfettaria dal 25% al 40%. Il contribuente indicherà l'importo lordo del compenso, mentre la deduzione è riconosciuta dal soggetto che presta assistenza fiscale in base all'età del contribuente ( data di nascita nel frontespizio).
Il nuovo rigo D5 ( REDDITI DIVERSI PER I QUALI E' PREVISTA LA DETRAZIONE) riguarda i redditi derivanti da:
- attività commerciali non esercitate abitualmente ( rigo D4 codice 7 modello 730/2007);
- attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ( rigo D4 codice 8 modello 730/2007);
- assunzioni di obblighi di fare, non fare, permettere (rigo D4 codice 10 modello 730/2007);
redditi che sono stati scorporati dal rigo D4 ed inseriti nel nuovo rigo.
Anche il quadro E presenta numerose novità. il rigo E1 (medicinali da banco), per poter usufruire della detrazione è necessario dividere l'anno in due semestri perchè dal 01 luglio 2007 le spese devono essere necessariamente certificate da fattura o scontrino parlante anche se sono comunque riconosciute alcune deroghe fino al 31 dicembre 2007.
Inoltre la detrazione spetta per altri familiari anche se non a carico, e calcolata su un limite massimo di € 2.100,00 fruibile solo se il reddito complessivo non supera € 40.000,00.
Nel rigo E 16 deve essere indicata la nuova detrazione d'imposta per spese in attività sportive di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Queste spese riguardano l'iscrizione annuale e l'abbonamento a palestre, piscine ecc. Le spese sono detraibili in musura non superiori a € 210,00 per ciascun ragazzo.
Da quest'anno nel rigo E18 devono essere indicate le spese per canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari iscritti ad un Corso di Laurea presso un' Università sita in un comune diverso da quello di residenza. Le spese possono essere detratte per un importo massimo di € 2.633,00.
Nella nuova sezione IV trovano spazio gli importi spesi nel 2007 per l'acquisto di elettrodomestici e altri dispositivi per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 20%. Si tratta in particolare di spese per sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni per un importo massimo di spesa di € 1.000,00, acquisto di apparecchi televisivi con sintonizzatore digitale integrato per un importo massimo di spesa di € 1.000,00, acquisto di motori ad elevata efficienza o variatori di velocità con importo massimo di spesa per ciascuno di € 7.500,00.
La sezione V ( INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO) prevede una detrazione del 55% nel caso di riqualificazione energetica di edifici esistenti, istallazioni di pannelli solari,interventi sull'involucro di edifici esistenti ecc.
La nuova sezione VI raggruppa detrazioni forfettarie per soggetti titolari di canoni di locazione ad uso abitativo. Ovvero rispetto alle già conosciute agevolazioni, sono presenti due nuove detrazioni per inquilini di alloggi abitativi ad abitazione principale e giovani tra i 20 e 30 anni di alloggi adibiti ad abitazione principale.
Nel modello 730/2008 è stato inserito il quadro R per beneficiare dell'agevolazione fiscale a sostegno di soggetti a basso reddito. Il nuovo quadro deve essere compilato dai contribuenti che non hanno beneficiato tramite il sostituto d'imposta del rimborso forfettario di € 150,00 ( ovvero il cosidetto bonus incapienti), maggiorato di € 150,00 per ogni familiare a carico.
Il bonus spetta ai soggetti:
- con reddito complessivo inferiore a € 50.000,00 ed imposta netta pari a zero nel 2006;
- residenti in Italia negli anni 2006 e 2007.
Barrando la casella "Dichiarazione Sostitutiva" si attesta di essere in possesso dei suddetti requisiti.
Per ottenere la maggiorazione del bonus per familiari a carico deve essere compilato anche il prospetto " Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno 2006" indicando il grado di parentela ed il codice fiscale del familiare, unitamente alla percentuale di detrazione spettante ( la stessa di quella indicata nel 730/2007 nel riquadro familiari a carico.
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