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Con provvedimento del 15.01.2009 l'agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva dei modelli 730 relativi ai redditi 2008. Analizziamo le proncipali novità del modello 730-2009.....
Da quest'anno , nel limite di € 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, si deve tener conto anche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per i contribuenti minimi, introdotto dalla Finanziaria 2008.
Il frontespizio del modello 730 non ha subito particolari variazioni. L'unica modifica di interesse riguarda il prospetto relativo a " Coniuge e familiari a carico".
In particolare è stata inserita la nuova colonna 8, che deve essere compilata ( insieme al quadro R) dai contribuenti che intendono richiedere in dichiarazione dei redditi il Bonus Straordinario.
In tale colonna il contribuente deve indicare, con riferimentro ad ogni rigo del prospetto compilato, il reddito complessivo percepito dal familiare fiscalmente a carico nel 2008 ( il reddito del coniuge va sempre indicato, a meno che non si presenti la dichiarazione congiunta, anche se non è fiscalmente a carico).
Il rigo 7 presente nel modello dello scorso anno è stato sostituito dalla nuova casella " Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli", nella quale deve essere indicata ( come lo scorso anno) la percentuale riferita all' ulteriore detrazione prevista in favore dei contribuenti con un numero di figli superiore a tre.
La principale novità del quadro C del modello 730-2009 consiste indubbiamente del nuovo rigo C5, introdotto per consentire ai contribuenti di optare per una diversa modalità di tassazione dei compensi percepiti per lavoro straordinario.
Per il periodo compreso dal 01 luglio e il 31 dicembre del 2008, è stata introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di beneficiare di una tassazione agevolata dei compensi percepiti per:
- lavoro straordinario;
- lavoro supplementare ( contratto di lavoro part time);
- premi di produttività.
L'agevolazione consiste nell'applicazione ai suddetti compensi di un'imposta sostitutiva pari al 10% entro i limiti di € 3.000,00.
Questa disposizione incide sulla struttura del modello 730-2009; infatti è stato introdotto il nuovo rigo C5, la cui compilazione può essere:
- obbligatoria;
- facoltativa
a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.
Complilando il nuovo rigo C5 il contribuente può scegliere di attribuire una nuova modalità di tassazione alle tipologie di compensi sopra elencate.
Tale scelta andrà effettuata barrando:
- la colonna 4 " tassazione ordinaria", se i compensi sono stati assoggettati a tassazione agevolata e si intende passare a quella ordinaria;
- la colonna 5 " tassazione sostitutiva", se i compensi sono stati assoggettati a tassazione ordinaria e si intende fruire dell'imposta sostitutiva.
Il quadro D non presenta particolari variazioni rispetto all'anno scorso.
Tuttavia, ai fini della compilazione del modello 730-2009, sono stati istituiti due nuovi codici.
Da quest'anno infatti, gli utili e gli altri proventi equiparati percepiti nel corso del 2008, concorrono alla formazione della base imponibile del contribuente nella seguente misura:
- 40% qualora siano stati prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- 49,72% qualora siano stati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.
I proventi che concorrono a formare la base imponibile nella misura del 49,72%, devono pertanto essere indicati nel quadro D:
- al rigo D1, colonna 1, con il nuovo codice 5;
- al rigo D6, colonna 1, con il nuovo codice 11.
Rispetto al modello dello scorso anno il quadro E del modello 730/2009 presenta delle novità, derivanti dall'applicazione di alcune disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2008 e da alcuni decreti tra cui il D.L. n° 93/2008 ed il n° 185/2008 ( decreto anticrisi).
Da quest'anno per poter detrarre le spese sostenute per medicinali acquistabili senza prescrizione medica ( farmaci da banco), il contribuente deve necessariamente essere in possesso dello scontrino parlante, indicante la natura e qualità del bene, la quantità acquistata ed il codice fiscale del destinatario.
Rispetto all'anno precedente, non è più possibile integrare eventuali scontrini fiscali non parlanti utilizzando documenti integrativi ( redatti dal contribuente o dalle farmacie ) dove veniva indicato:
- il codice fiscale dell'acquirente;
- la natuta, la qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Da quest'anno l'importo massimo degli interessi passivi relativo ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, su cui calcolare la detrazione del 19% è stato innalzato da € 3.615,20 ad € 4.000,00.
L'innalzamento del limite massimo su cui calcolare la detrazione prescinde dalla data di stipula del mutuo,
In pratica il nuovo limite massimo di € 4.000,00 è applicabile a tutti i contratti di mutuo, non solo a quelli stipulati a partire dal 01 gennaio 2008.
Rimangono invece invariati gli importi massimi degli interessi passivi relativi a :
- mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993 ( € 2.065,83);
- mutui contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici ( € 2582,28);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (€ 2582,28).
Da quest'anno possono beneficiare della detrazione del 19% sulle spese corrisposte per canoni di locazione ache gli studenti universitari fuori sede che hanno sostenuto spese per canoni relativi a :
- contratti di ospitalità;
- atti di assegnazione in godimento o lacazione, stipulato con enti per il diritto allo studio, università, enti senza scopo di lucro, cooperative.
Diversamente, negli anni precedenti erano ammessi all'agevolazione soltanto gli studenti fuori sede titolari di contratti di locazione stipulati con soggetti privati.
La detrazione spetta anche se i canoni sono stati sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.
Rimane invariato il limite massimo di spesa agevolabile, pari a € 2633,00 annui.
La detrazione d'imposta effettiva sarà al massimo per € 500,27 annuo.
Nei righi generici della sezione I, vanno indicati gli oneri che beneficiano della detrazione del 19%, individuati dai codici da 19 a 36.
Il nuovo codice 32 indicherà le spese di autoaggiornamento e formazione sostenute dai docenti di scuola anche se non di ruolo con incarico annuale.
Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a € 500,00.
L'agevolazione relativa a computer da parte dei docenti delle scuole pubbliche e delle università statali non è stata prorogata.
Il codice 33 riguarderà le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a € 250,00 complessivi: la detrazione massima ammonta pertanto a € 47,50.
Il nuovo codice 34 è relativo alle spese per contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea di familiari fiscalmente a carico.
Il codice 36 riguarda invece le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza agli asili nido pubblici o privati da parte dei figli.
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di € 632,00 annui per ogni figlio che frequenta l'asilo: la detrazione massima ammonta pertanto a € 120,08 per figlio.
Da quest'anno il limite massimo deducibile dei contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale è stato innalzato da 2.065,83 ad 3.615,20.
Tali oneri vano indicati nel rigo E27 con il codice 1.
La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per la sola parte da quest'ultime non dedotta.
La Finanziaria 2008 ha prorogato per gli anni 2008,2009 e 2010 le agevolazioni fiscali relative all'acquisto di:
- frigoriferi e congelatori a basso consumo energetico;
- motori ad alta efficienza energetica;
- variatori di velocità ( inverter).
Tali spese trovano indicazione nella IV sezione del quadro E.
Non è stata invece prorogata l'agevolazione relativa alle spese sostenute per la sostituzione del televisore tradizionale con un televisore dotato di sintonizzatore digitale integrato.
La Finanziaria 2008 ha inoltre prorogato per gli anni 2008,2009 e 2010 la detrazione IRPEF del 55% relativa alle spese sostenute per interventi di edilizia inerenti l'obiettivo del risparmio energetico.
L'agevolazione, entro il limite massimo, da quest'anno può essere ripartita in un numero di rate annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiori a dieci. Questa possibilità non riguarda anche le spese sostenute nel 2007, per le quali rimane l'obbligo della ripartizione in tre rate annuali.
Pertanto la sezione V del quadro E del modello 730/2009 è stata completamente rivista.
La nuova sezione è composta da tre righi, suddiviso ognuno in sei colonne:
- colonna 1, deve riportare il codice che individua il tipo di intervento;
- colonna 2, deve indicare l'anno in cui sono sostenute le spese;
- colonna 3, da sbrrare solo se le spese sostenute per inizio lavori nel 2007, siano ancora in corso nel 2008;
- colonna 4, contiene il numero delle rate ( da tre a dieci); La scelta è irrevocabile.
- colonna 5, contiene l'indicazione della rata utilizzata nel 2008;
- colonna 6 deve contenere l'ammontare della spesa sostenuta entro i limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento.
Anche la sezione VI del quadro E è stata rivisitata.
Tale sezione quest'anno si compone dei soli righi E41 ed E42.
Nel rigo E41 il contribuente deve indicare a colonna 1 la tipologia di detrazione relativa ai diversi contratti di locazione su alloggi adibiti ad abitazione principale:. Ovvero:
- contratti a canone libero ( codice 1 );
- codice 2 per i contratti convenzionali;
- codice 3, per i contratti stipulati da giovani fra i 20 e 30 anni.
Nel rigo E42 rientrano i contratti d'affitto stipulati dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza per motivi di lavoro.
La novità del quadro F riguarda la nuova sezione VIII ( altri dati) composta dai nuovi righi F11 ed F12.
Qui il contribuente ha la possibilità di:
- indicare gli importi di alcune tipologie di detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda e che nel 2008 sono stati rimborsati al contribuente dal sostituto d'imposta ( F 11).
Si tratta di un ulteriore detrazione per famiglie numerose di almeno 4 figli ( € 1.200,00) e delle detrazioni forfettarie per canoni di locazione.
- restituire gli importi indebitamente percepiti F12 relativamente al cosidetto Bonus fiscale o bonus straordinario.
Il nuovo quadro R riguarda la richiesta del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito. Il bonus va da € 200,00 a € 1.000,00.
Il beneficio spetta ai contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non deve superare determinati limiti.
In caso di dichiarazione congiunta, il quadro R può essere compilato solo dal dichiarante.
Da quest'anno i contribuenti possono scegliere di destinare il 5 per mille dell'IRPEF anche a sostegno delle attività svolte dal proprio comune di residenza.
Pertanto nel modello 730-1 2009 è' stato inserito un nuovo riquadro con il quale è possibile esprimere la volontà di destinare il cinque per mille alle suddette attività.
Inoltre rispetto lo scorso anno, è stato inserito un riquadro destinato alla destinazione del 5 per mille a sostegno di associazioni sportive dilettantistiche.
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