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AGEVOLAZIONI PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI |
La nuova normativa ha portato importanti modifiche che agevolano l'attività dei professionisti , eliminando l'obbligo di presentazione dell'elenco dei clienti e fornitori da parte degli esercenti arti e professioni ed elevando le soglie previste per i pagamenti in contanti.
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 abrogava il comma 4-bis dell'art. 8-bis del D.P.R. 14 luglio 1998, n. 322 e anche il successivo comma 6, eliminando la presentazione dell'elenco clienti e fornitori da parte degli esercenti arti e professioni ed anche la specifica sanzione prevista per l'omessa o incompleta trasmissione degli elenchi medesimi (art. 11, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471).
In base al testo di tale decreto poteva sembrave che fosse venuta meno anche la punibilità dell'omissione e dell'invio della comunicazione dei dati IVA con dati incompleti e non veritieri prevista dal comma 6 dello stesso art. 8-bis del D.P.R. 322/1998 ma la legge n.133/2008 di conversione del D.L. n.112/2008 ha escluso l'abrogazione del comma 6, riferendolo espressamente alla sola comunicazione prevista dal comma 1 dell'art. 8-bis.
Le previsioni dell'art.32 del D.L. , n.112/2008 che hanno modificato l'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 hanno portato il limite di utilizzabilità per i pagamenti in denaro contante da meno di 5000 euro a meno di 12500, sopprimendo anche l'obbligo di indicare nella girata degli assegni bancari o circolari richiesti in forma libera, il codice fiscale del girante.
Viene perciò smantellato il precedente sistema in cui secondo l'art. 35 del D.L., n.223/2006 erano previsti gli obblighi contabili e di tracciabilità dei compensi ricevuti dagli esercenti arti e professionisti che dovevano tenere uno o piu conti bancari o postali cui dovevano affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali dovevano essere effettuati i prelevamenti per il pagamento spese, nonchè all'obbligo di avvalersi per la riscossione dei compensi, esclusivamente di assegni non trasferibili o bonifici bancari ovvero di altre modalità di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.
Adesso i professionisti sono liberi da adempimenti sicuramente fastidiosi e che avevano suscitato qualche dubbio in ordine alla legittimità costituzionale delle relative prescrizioni con riferimento alla disparità di trattamento che instauravano tra di essi e gli imprenditori commerciali.
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