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AIUTI " DE MINIMIS"
Nella dichiarazione Irap 2008 troverà applicazione per la prima volta la disciplina del cuneo fiscale che potrebbe comportare la deduzione della maggiorazione con conseguente obbligo di rispettare la regola de minimis.
La regola " de minimis" che rappresenta gli aiuti di Stato è destinata a tutte le imprese al di là della loro localizzazione e dimensione. I limiti d'intensità non si applicano qualora l'agevolazione complessiva non superi una soglia minima di 100.000 in un periodo di tre anni sino al 31.12.2006 ed in 200.000 euro dal 01 gennaio del 2007.
L'importo di 200.000 euro comprende qualsiasi aiuto statale o regionale accordato quale aiuto
de minimis.
Ai fini della determinazione dell'importo complessivo, bisogna considerare tutti gli aiuti de minimis di cui l'impresa ha usufruito nel triennio al di là della forma di erogazione e dalla finalità ( bonus fiscale, finanziamento agevolato, credito d'imposta).
L'applicazione della regola de minimis non pregiudica il fatto che l'impresa possa ricevere, anche per uno stesso progetto, altri aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2006 la regola dei minimis non si applicava ai soggetti che operavano nel settore dei trasporti e nel settore primario dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. In questi settori gli aiuti, anche se minimi, potevano comportare una violazione al principio generale di libera concorrenza.
Dal 01 gennaio 2007 la nuova normativa sul de minimis si applica al settore del trasporto di merci su strada. Per tale settore è previsto un limite massimo di 100.000 euro rispetto a quello ordinario di 200.000.
Non si applica invece:
  • alle imprese del settore carboniero in base al Regolamento CE n° 1407/2007 del 29.11.2007;
  • a favore di quelle attività connesse all'esportazione, ovvero non possono essere concessi aiuti de minimis in relazione alle quantità di merci esportate, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione e a fronte di altre spese correnti connesse all'esportazione;
  • agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.
     

Ulteriori discipline comunitarie prevedono:
 

  • l'impossibilità di usufruire dell'agevolazione de minimis per gli investimenti in veicoli per il trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • l'inapplicabilità della disciplina per le imprese in difficoltà.
Il limite di 200.000 euro o di 100.000 per il settore del trasporto di merci su strada deve essere determinato in sovvenzione diretta in denaro al lordo di qualsiasi imposta.
Nel caso della maggiorazione del cuneo fiscale non si rileva l'ammontare complessivo di tale maggiorazione, ma solo il risparmio IRAP che tale ammontare consente al datore di lavoro di conseguire.
Vieni evidenziato il problema del momento in cui sorge, ai fini dell'applicazione della regola de minimis, il diritto alla deduzione maggiorata del cuneo fiscale, cioè se tale momento coincide con la chiusura del periodo d'imposta per il quale le deduzioni sono richieste o se sorge nel momento in cui, utilizzando la deduzione maggiorata, si procede ad un minor versamento del saldo o dell'acconto IRAP.
Sembra non esserci alcun dubbio sul fatto che il momento rilevante per l'applicazione della regola de minimis coincida con l'effettiva utilizzazione della deduzione maggiorata del cuneo fiscale.

LO STUDIO COMMERCIALE FANTINI RESTA A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI.
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