Dal 30 aprile 2008, l'emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per gli importi inferiori a 5.000,00 €. Gli assegni liberi emessi (per importi inferiori a 12.500,00 €) prima del 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari;...
gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a € 5.000,00 senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste italiane S.p.a. con obbligo per queste ultime di comunicare l'irregolarità dell'assegno al Ministero.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, prima parte del D.Lgs. n. 321/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi" quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 5.000,00, e non più a €12.500,00.
Resta ferma la possibilità di eseguire il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a..
In tal caso, il trasferimento deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli intermediari, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo succesivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
Il divieto in questione non si applica:
- ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste italiane S.p.a., nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.
- ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'art. 11 comma 1 lett. a) e b).
In relazione agli assegni bancari o postali è stabilito che i moduli sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane S.p.a. muniti della clausola di non trasferibilità prestampata.
Gli assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori a € 5.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibiltà.
A decorrere dal 30 aprile 2008, quindi, l'emissione di assegni bancari o postali in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a € 5.000,00.
La circolare 20 marzo 2008 del Ministero dell'Economia stabilisce che:
- gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a € 12.500,00 ante 30 aprile 2008, ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari;
- gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a € 5.000,00 senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste italiane S.p.a. con obbligo per queste ultime di comunicare l'irregolarità dell'assegno al Ministero dell'Economia e delle Finanze .
- le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste italiane S.p.a. potranno essere da queste ultime utilizzate anche succesivamente al 29 aprile 2008, fino ad esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura sull'indicazione del limite di € 12.500,00, nonchè della clausola di non trasferibiltà;
- i carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente al 29 aprile 2008, ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti indicati dall'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 ovvero in forma libera per importi inferiori a € 5.000,00, mediante l'apposizione della clausola di non trasferibiltà e dell'indicazione de nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a € 5.000,00;
- i nuovi carnet di assegni liberi potranno essere stampati recando su ogno modulo di assegno la dicitura "Gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla normativa vigente"
Ai sensi dell'art. 49, comma 10, prima parte, D.Lgs. n. 231/2007, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera, è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
In relazione ai muduli d assegni emessi in forma libera è inoltre stabilito che ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
La circolare del 20 marzo 2008 fornisce rilevanti chiarimenti:
- a partire dal 30 aprile 2008, l'indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta, anche se si utilizzano moduli di assegni rilasciati prima di tale data;
- la mancata indicazione del codice fiscale del girante o l'indicazione dello stesso in modo errato rende la girata nulla, e pertanto, banche e Poste italiane S.p.a. non dovranno eseguire il pagamento dell'assegno.
- nell'ipotesi in cui la girata venga effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno, il codice fiscale da inserire è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto.
- non è necessaria l'apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all'incasso l'assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o di Poste italiane S.p.a.
- il controllo da parte della banca o di Poste italiane Sp.a. circa la regolarità delle girate dovrà essere esercitato tenuto conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonchè della sua compatibilità con la firma di girata.
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane Sp.a.. Questi assegni:
- non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi;
- potranno essere emessi anche per importi superiori a € 5.000,00.
In relazione agli assegni circolari ed ai vaglia postali e cambiari il D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che:
- sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il rilascio di quelli con importo inferiore a € 5.000,00 può essere chiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità
- per ciascun modulo richiesto in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
- ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
I soggetti interessati ad utilizzare le comunicazioni possono chiedere alla banca o a Poste italiane S.p.a. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera.
Ai sensi dell'art. 49, comma 12, del D.Lgs. n. 231/2007, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000,00.
Quelli con saldo pari o superiore a € 5.000,00, esistenti al 29 dicembre 2007, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.
In caso di trasferimento, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste italiane S.p.a., i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento
Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e presentati per l'incasso a decorrere da tale data se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento non c'è infrazione nè obbbligo, per banche e Poste italiane S.p.a., di procedere alla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In assenza di autocertificazione deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.
Ai sensi dell'art. 49, comma 18, del D.Lgs n. 231/2007, infine è vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a € 2.000,00, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazoni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria.Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica.
Il trasferimento di denaro contante per im porti pari o superiori a € 2.000,00 e inferiori a € 5.000,00 è cnsentito solo se il soggetto che ordina l' operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
Ai sensi dell'art. 51, cpmma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, i destinatari del decreto riferiscono, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, delle infrazioni alle disposizioni in materia di:
- limitazioni all'uso del denaro contante;
- assegni bancari e postali;
- assegni circolari, vaglia postali e cammbiari;
- libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- conti e libretti di risparmio anonimi.
LO STUDIO COMMERCIALE FANTINI RESTA A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI IN MERITO.
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TEL 0635400288
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