Il D. lgs. 3 novembre 2008, n. 173, stabilisce nuovi limiti in materia di redazione del bilancio in forma abbreviata. Ma quando potranno essere utilizzati?
L'art. 2435 del Codice Civile pone le condizioni per poter redigere il bilancio in forma abbreviata. Aggiornando i limiti con quelli nuovi, recepiti dal D. Lgs. n. 173/2008, la redazione del bilancio in forma abbreviata (che rappresenta una facoltà e non un obbligo) è consentita alle società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti tre limiti:
- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale non superiore ad € 4.400.000,00;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori ad € 8.800.000,00;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio non superiore a 50.
Tali limiti devono essere tenuti in considerazione anche per ciò che concerne l'applicazione dei Principi contabili internazionali (las): essa, infatti, rimane preclusa per le imprese che possono redigere il bilancio in forma semplificata.
Le novità sopracitate, relative al D. Lgs n. 173/2008, art. 6, si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva alla sua entrata in vigore, coincidente con il 21 novembre 2008. Pertanto per i soggetti "solari", per i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008, si applicano ancora i vecchi limiti.
Il decreto in commento porta delle novità anche in merito al bilancio consolidato.
Infatti esso apporta dei nuovi limiti oltre i quali scatta l'obbligo di redazione:
- il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale, passa da € 14.600,00 a 17.500,00;
- il totale dei ricavi passa da € 29.200,00 a € 35.000,00.
- Non muta l'entità del terzo parametro, relativo al numero dei dipendenti, fissato in 250 unità.
Infine, con l'aggiunta all'art. 2427, dei punti 22-bis e 22-ter, si arricchisce il contenuto della Nota integrativa, con informazioni su:
- rapporti intercorsi con le parti correlate, precisando tutti gli elementi per l'interpretazione
dell'operazione;
- operazioni fuori bilancio, cioè quegli atti che non figurano nello Stato patrimoniale.
Lo Studio Commerciale Fantini è disponibile per ulteriori informazioni in merito.
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