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CARTELLA DI PAGAMENTO

La mancata notifica dell'avviso di accertamento comporta la nullità della successiva cartella di pagamento.
In merito alla corretta interpretazione della norma è sorto un vivace dibattito.

Prima della sentenza delle Sezioni Unite n° 16412/2007 si erano formate tre scuole di pensiero:
  1. la mancata notifica dell'atto "presupposto" causa la nullità dell'atto successivo;
  2. in sede di ricorso contro l'atto successivo, il contribuente può impugnare cumulativamente quest'ultimo e l'atto presupposto;
  3. l'omessa notifica dell'atto presupposto non comporta la nullità di quello successivo a condizione che quest'ultimo contenga tutti gli elementi proprio dell'atto presupposto ed utili all'individuazione della pretesa tributaria.

Con la Sentenza del 25.07.2007 n° 16412, le Sezioni Unite hanno accolto la prima impostazione, in quanto maggiormente rispettosa del diritto di difesa del contribuente.
I giudici affermano che laddove il contribuente impugni una cartella di pagamento deducendone la nullità per la mancata notiifca dell'avviso di accertamento, il giudice dovrà verificare l'effettivo difetto di notifica dell'atto.
Qualora un avviso di accertamento presenti un vizio di notifica, il contribuente potrebbe attendere, ai fini dell'impugnazione, la notifica della cartella di pagamento in quanto la sanatoria non è avvenuta e quindi la nullità sarebbe ancora sussistente.
Così facendo il contribuente potrebbe sanare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento con la proposizione del ricorso contro la cartella di pagamento.
Nel caso in cui il vizio sia meramente formale, sarebbe imprudente attendere, ai fini del ricorso, l'iscrizione a ruolo. Inoltre il nostro sistema giudiziario non è fondato sulla vincolatività del precedente.
In base a ciò si ritiene, che solo in caso di gravi irregolarità del procedimento notificatorio, è opportuno attendere la notifica della cartella di pagamento.
Fermo restando che l'omessa notifica dell'atto presupposto ha come conseguenza la nullità dell'atto successivo, il contribuente ha facoltà di:

  • eccepire la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto dell'omessa notifica dell'atto di accertamento;
  • impugnare cumulativamente la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento, contestando nel merito la pretesa fiscale.
La Corte di Cassazione chierisca che il giudice tributario investito dall'impugnazione, per conseguenza, dovrà verificare la scelta operata dal contribuente, interpretandone la domanda.

Ove questi, impugnando l'atto successivo notificatogli, abbia contestato la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, la pronuncia del giudice dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. In via preliminare, si potrebbe chiedere la nullità della cartella di pagamento per vizio di notifica dell'avviso di accertamento; mentre in via subordinata si potrebbe chiedere la nullità della cartella per vizi relativi al merito della pretesa.
In tal modo il contribuente sarebbe tutelato anche se il giudice intende discostarsi dai postulati delle Sezioni Unite, ritenendo, per esempio, che l'art 19, comma 3, del D.Lgs n° 546/1992 va interpretato nel senso dell'obbligatorietà della c.d. "impugnazione cumulativa".
Le Sezioni Unite stabiliscono che i principi valgono per ogni ipotesi nella quale sussista lo stretto rapporto procedimentale tra atto consequenziale e atto presupposto.
Di conseguenza la nullità dell'atto successivo per omessa notifica dell'atto presupposto dovrebbe valere nelle seguenti sequenze procedimentali:
  • avviso di accertamento e cartella di pagamento;
  • avviso di cui all'art. 36 del D:P:R: n° 602/1973 ( liquidatore di società) e cartella di pagamento;
  • avviso di irrogazione delle sanzioni e cartella di pagamento;
  • avviso di liquidazione e cartella di pagamento;
  • cartella di pagamento e avviso di mora.

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