 Dal 31 Maggio 2010 è entrato in vigore l’articolo 21 del D.L. n. 78/10.
La normativa è stata posta in essere sostanzialmente per 2 motivi:
- evitare eventuali frodi IVA;
- avere dei dati importanti per il calcolo del redditometro.L’art 21 del D.L. n. 78/10 prevede: la comunicazione delle operazione riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, sia rese che ricevute, da tutti i soggetti passivi
L’art 21 del D.L. n. 78/10 prevede: la comunicazione delle operazione riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, sia rese che ricevute, da tutti i soggetti passivi IVA di cui all’art. 4 e 5 del DPR n. 633/72 senza tener conto della forma giuridica né del regime contabile.
Questa normativa prevede che le operazioni da includere nella comunicazione abbiano un importo uguale o superiore ad € 3.000,00 esclusa Iva. Essa regola anche le dichiarazioni riguardanti le operazioni straordinarie e le trasformazioni sostanziali soggettive (come possono essere le fusioni, le trasformazioni ma anche le operazioni di trasferimento del patrimonio aziendale, cessione e conferimento d’azienda).
Nella comunicazione, da effettuare per via telematica tramite Entratel o Fiscoline entro il 30 Aprile dell’anno successivo al periodo in questione, devono essere indicati tutti i dati identificativi del committente o del commissionario e dell’operazione in questione, quali: Partita IVA e/o Codice Fiscale, il totale dei corrispettivi versati. Inoltre, occorre dichiarare l’importo relativo all’imposta dovuta, o in altri casi, specificare se si sta trattando di operazioni esenti o non imponibili. Nel caso in cui i soggetti non siano residenti nello Stato, e quindi non in possesso del Codice Fiscale, occorre riportare i dati di cui all’articolo 4 co.1 lett. a) e b) del DPR n. 605/73 e relativi dati anagrafici per le persone fisiche, mentre per altri soggetti giuridici bisogna comunicare la relativa ragione sociale, denominazione e domicilio fiscale.
Non vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate con i paesi della Black List, le operazioni di importazione (art. 50-bis co. 4 lett.b)del D.L. n. 331/93) e di esportazione ( ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) DPR n. 633/72) e tutte le operazioni comunicate all’anagrafe tributaria previste dall’ex art. 7 del DPR n. 605/73.
Le operazioni di cessioni e acquisti di beni (artt38 e 41 del D.L. n. 331/93) e di servizi (art 7-ter del DPR n. 633/72) concluse con paesi dell’UE, poiché già sono sottoposte a comunicazione agli elenchi INTRASTAT.
Per operazioni che non hanno obbligo di fatturazione l’importo per poter procedere con la dichiarazione deve essere uguale o superiore ad € 3.600,00 inclusa IVA. In questo caso nella comunicazione oltre ai dati del committente e del commissionario devono essere riportati gli importi relativi ai corrispettivi comprendenti di IVA.
Il valore da prendere in considerazione, è quello che appare nel contratto stipulato tra le parti. Nel caso in cui ad esso vengano affiancati altri contratti, l’importo da considerare è pari alla somma di tutti i corrispettivi previsti. Per contratti che prevedono corrispettivi ricorrenti, si deve tener conto dell’importo totale versato nell’anno solare in questione solo se lo stesso sia uguale o superiore ad € 3.000,00.
Al momento della compilazione della dichiarazione, occorre far riferimento alla data in cui viene registrato il documento nei registri inerenti ai fini IVA. Nel caso in cui non vi è stata effettuata la registrazione bisogna prendere in considerazione la data in cui viene effettuata l’operazione.
In vista della suddetta normativa, per agevolare i soggetti dichiaranti ai fini IVA, per il periodo di imposta 2010 è stato previsto un importo uguale o superiore ad € 25.000,00 per le sole operazioni fatturate, anche se concluse con soggetti privati; la scadenza per effettuare la comunicazione è stata rinviata al 31 Ottobre 2011.
Riguardo al periodo di imposta 2011, invece, occorre specificare che, dal 1° Gennaio 2011, verranno presi in considerazione solo le operazioni aventi obbligo di fatturazione. Mentre per le operazioni senza obbligo di fatturazione dovranno essere inserite solo quelle concluse a partire dal 1° Maggio 2011.
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