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CO.CO.PRO:ELEMENTI A RISCHIO DI VERIFICA

Nella circolare n°4 del 29 Gennaio 2008 del Ministero del Lavoro, vengono dettate le regole applicative del contratto di collaborazione a progetto....


Tale circolare, che non ha valore normativo, ma è un regolamento su come effettuare le ispezioni, è utile come indicazione per i datori di lavoro sulle attività inquadrate come co.co.pro a rischio di accertamento e conversione in contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.


Gli elementi che saranno oggetto di verifica e le indicazioni del Ministero sono:

-La forma scritta: anche se la legge non prevede la nullità del contratto , in mancanza di un documento scritto, l'ispettore lo ricondurrà al lavoro subordinato.

-Il progetto
: deve essere specifico, quindi non può coincidere o sovrapporsi con l'oggetto sociale, nè essere semplice elenco delle mansioni del collaboratore, ma consiste in un risultato predeterminato, definito dalle parti al momento della stipulazione del contratto e non sono possibili modifiche in modo unilaterale.

-Le modalità di inserimento nel contesto aziendale: L'inserimento organico è compatibile con il co.co.pro. ma devono essere verificate la tipologia e le modalità con cui tale inserimento viene effettuato all'interno dell'azienda.

-Il potere disciplinare e controllo del datore di lavoro:
devono essere del tutto assenti manifestazioni di potere disciplinare, infatti il lavoratore deve avere un'autonomia di scelta sulle modalità esecutive.

-Il corrispettivo: non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione; sono oggetto di verifica i criteri di determinazione dello stesso.

-La clausola di esclusiva
: in presenza di della monocommittenza, il contratto è a rischio di conversione; sono oggetto di verifica anche i titolari di P. iva, che lavorino per un unico committente e con orario predeterminato.

-Proroga e rinnovo
: sono leggittimi, ma la proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari.

La circolare contiene anche una lista di attività che risultano incompatibili con il lavoro a progetto. La lista è esemplificativa e non esaustiva e comprende:

-addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di gionali, riviste ed elenchi telefonici;
-addetti alle agenzie ippiche;
-addetti alle pulizie;
-autisti e autotrasportatori;
-babysitter e badanti;
-baristi e camerieri;
-commessi e addetti alle vendite;
-custodi e portieri;
-estetiste e parrucchieri;
-facchini;
-istruttori di autoscuola;
-letturisti di contatori;
-manutentori;
-muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
-piloti e assistenti di volo;
-prestatori di manodopera nel settore agricolo;
-addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

In questi casi l'ispettore è tenuto a convertire il contratto in lavoro subordinato, salvo che il datore non dimostri un'autentica e concreta autonomia nell'esecuzione dell'attività.
Lo studio è a disposizione per qualsiasi tipologia di contratto lavoratitvo e suggerimenti
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