|
DETRAZIONE DELLE SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE |
|
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.26 del 30 gennaio 2009 ha chiarito che la detrazione IRPEF per le spese d'intermediazione immobiliare (prevista dall'art.15, comma 1, lett. b-bis del T.U.I.R.) spetta solo nell'anno in cui viene sostenuta la spesa.......
Ovviamente a condizione che nel medesimo annovenga stipulato l'atto defiinitivo di compravendita o venga registrato l'atto preliminare. Parliamo dell'art.15, comma1, lett.b-bis del T.U.I.R. in base al quale è possibile detrarre il 19% dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1000 per ciascuna annualità. Qesta norma è stata ogetto di numerosi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, tra i tanti menzioniamo la recente Risoluzione del 30 gennaio 2009.
-CONDIZIONI SOGGETTIVE: Possono usufruire dell'agevolazione le persone fisiche che sostengono la spesa in relazione all'acquisto di un'immobile da adibire ad abitazione principale
|