1)LA DEDUCIBILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Le spese di acquisto, consumo, accessori e manutenzione dei cellulari sono deducibili nella misura dell'80% ai fini delle imposte dirette
(art.102 nuovo tuir, comma 10bis), la percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. In sostanza, la deducibilità è ammessa nella misura dell'80% solo per i contratti business, che pagano la tassa governativa più cara.
2)LA DETRAIBILITA' AI FINI IVA
L'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alla presentazione di servizi, alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, è ammessa in detrazione nella misura pari all'80%; tale limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
3)I VARI CONTRATTI E LE PREPAGATE
E' dubbia la deducibilità dei contratti family e prepagate.
E' consigliabile però non scaricare le spese relative alle ricariche e attendere che la giurisprudenza chiarisca la fattispecie.
4)SOSPETTO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
Il regime di detraibilità parziale previsto ai fini Iva per i cellulari dalla normativa Italiana è in contrasto con l'art.17, n.6, secondo comma, della sesta direttiva CEE, che consente tale limitazione solo in via eccezionale e per un limitato periodo di tempo.
5)AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
L'art.15 della legge finanziaria 2002 prevede l'integrale detraibilità ai fini Iva e dei redditi relativi agli impianti di telefonia, veicolari o cellulari, fissi o mobili, con riferimento alle imprese di autotrasporto, ossia quelle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto per conto terzi.
6)SOLO CONTRATTI BUSINESS PER LE SOCIETA' E GLI ENTI
Secondo l'agenzia delle entrate le società e gli enti possono solo stipulare contratti business e quindi è loro vietato fare contratti family.
7)UTILIZZO DI CELLULARI DA PARTE DEI DIPENDENTI
Gli importi vanno addebitati al dipendente, l'azienda applica l'Iva al 20% e emette fattura, nel caso in cui il consumo resta a carico dell'impresa gli importi confluiscono in busta paga come compenso aggiuntivo e assoggettati a ritenuta.
Se invce il cellulare è del dipandente e addebita le spese delle telefonate per motivi aziendali all'azienda, il rimborso spese è totalmente deducibile come spese per prestazioni di lavoro dipendente.
8)IL CONTROLLO DELLE TELEFONATE DEI DIPENDENTI
Gli art.2086-2104 tutelano la dignità e la riservatezza dei lavoratori , inoltre l'art.4 della L.300/70 impone il divieto di apparecchiature di controllo a distanza sui lavoratori.
La corte di cassazione con sentenza 3/4/2002 n.4746 ha stabilito che l'azienda può accertare con sistemi elettronici, la corretta utilizzazione dei telefonini aziendali, aggiungendo che l'abuso dell'uso dei telefonini aziendali per fini privati costituisce giusta causa di licenziamento.
9)COSA FARE IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO
La prima cosa da fare all'atto di acquisto di un cellulare è annotarsi il numero IMEI che si trova sulla scatola o direttamente dal cellulare digitando *#06# .Quando si procede con la denuncia alle autorità è importante dichiarare oltre al modello e al numero del cellulare anche il numero imei.