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DETRAZIONE IVA SU PRESTAZIONI ALBERGHIERE, DI RISTORAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA
L'agenzia delle entrate ha stabilito l'oggettiva indetraibilità dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza non inerenti, mentre le spese per prestazioni alberghiere o di ristorazione mantengono la loro natura quindi con imposta detraibile.



Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in particolare l'art. 83 ha modificato le seguenti disposizioni normative in materia di regime fiscale delle spese sostenute per prestazioni alberghiere e di ristorazioni:
- il comma 28-bis ha eliminato la previsione secondo cui è oggettivamente indetraibile l'imposta assolta relativamente a prestazioni alberghiere e a quelle di somministrazione alimenti e bevande;
- il comma 28-ter stabilisce che le disposizioni di cui al precendente comma si applicano dalle operazioni effettuate dal 1 settembre 2008;
- il comma 28-quater dispone che le spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione sono deducibile dal reddito d'impresa nella misura del 75%
- il comma 28-quinquies stabilisce che le disposizioni al precendete comma siano differite al periodo d'ipoista successivo a quello in corso al 21 dicembre 2008.

L'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al nuovo quadro normativo con la circolante 5 settembre 2008, n.53/E:
-la detrazione è schiava della fatturazione, e la fattura deve essere richiesta non oltre il momento di effettuazione dell'operazione in quanto le prestazioni alberghiere e di ristorazione sono comprese nel novero di quelle operazioni per cui l'emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente.
- la registrazione delle fatture può avvenire cumulativamente se ciascuna di importo non superiore a 154,94 euro.
- se la prestazione è fruita da un soggetto diverso dal committente, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione del committente stesso.
- nel caso in cui la spesa in esame sia anticipata dal committente a favore del professionista in traferta, la fattura deve essere intestata anche al professionista per consentirgli di esercitare il diritto alla detrazione.
-l'oggettiva indetraibilità dell'imposta relativa alle spese di rappresentanza è definita ai fini delle imposte sui redditi.
Le modifiche in ambito del settore IVA sono l'effetto dell'esperienza maturata dal nostro legislatore in tema di infrazioni alla disciplina comunitaria d'imposta, ma ancora oggi non sono state ancora individuate le spese non detraibli dal Consiglio Europeo per cui potrebbero ravvisarsi profili di non conformità.
Mentre gli interventi in materia di reddito d'impresa rispondono a mere esigenza di cassa, spesso come compensazione al minor "gettito" derivante dalla detrazione IVA.

Il quadro normativo precedente al D.L. n. 112/2008 sanciva l'oggettiva indetraibilità dell'imposta assolta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione con l'unica eccezzione di quelle inerenti alla partecipazione di convegni e congressi, insieme a quella assolta sulle spese di rappresentanza.
L'art. 108 comma 2 del T.U.I.R. disponeva che le spese di rappresentanza fossero ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro periodi successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per beni distribuiti gratuitamente. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui il periodo precendente di valore unitario non eccedente euro 25.82.
In questo precendente quadro normativo vigeva il binomio indeducibilià ai fini delle imposte sui redditi e indetraibilità dell'IVA che aveva una sua logica in relazione al principio, di inerenza, comune ai due comparti impositivi , per cui le spese sostenute per prestazioni alberghiere o di ristorazione anche se deducubili ai fini delle imposte sui redditi, in quanto non qualificabile come spesa di rappresentanza non dava diritto alla detrazione dell'IVA.

Dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008 il quadro normativo ha subito rilevanti modifiche, infatti l'automatica traslazione delle limitazioni di inerenza del sistema reddituale a quello dell'IVA non può manifestarsi perchè altrimenti si dovrebbe ammettere l'indetraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di servizi inerenti e congrui ai fini reddituali e, come tali, deducibili integralmente. Viene modificatol'art. 108 comma 2 del T.U.I.R. dall'art.1 comma 33 dalla legge n.-244/2007 per cui le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anceh in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionele dell'impresa e sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Per cui le spese di rappresentanza non più tutte deducibili ma:
- quelle inerenti e congrue sono deducibili per l'intero esercizio di competenza e sono anche detrabili dell'IVA
- quelle non inerenti e non congrue sono interamente indeducibili e indetraibili.



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