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DIMISSIONI - NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE |
La legge n° 188 del 17 ottobre 2007 stabilisce le modalità per la risoluzione del contratto per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.
La lettera di dimissioni dovrà essere presentata, a pena di nullità, su appositi moduli predisposti dalle direzioni provinciali del lavoro, dai centri per l'impiego che devono renderli disponibili gratuitamente.
E' possibile reperire i moduli anche attraverso il sito internet del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Queste nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti di lavoro subordinato di cui all' art. 2094 c.c. al di là della durata e delle caratteristiche, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, alle collaborazioni occasionali, ai contratti di associazione in partecipazione di cui all' art. 2549 c.c. per cui l'associato effettui prestazioni lavorative ove i redditi che derivano dalla partecipazione agli utili abbiano la qualifica di redditi di lavoro autonomo.
I modelli riporteranno un codice progressivo alfanumerico di identificazione, la data di emissione, e appositi spazi che il firmatario dovrà compilare per identificare il lavoratore, il datore di lavoro, il tipo di contratto da cui si sta recedendo.
La loro validità sarà di 15 giorni dalla data di emissione.
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