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Secondo la disciplina vigente in materia di distacco del personale, non contribuiscono alla determinazione della base imponibile agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive del soggetto distaccante le somme corrisposte a titolo di recupero delle spese per i lavoratori distaccati che............
al contrario assumono rilevanza in capo al soggetto distaccatario.
Nell'ipotesi concreta dei dipendenti degli enti soci di consorzio, che vengono utilizzati in forza di comando presso quest'ultimo, qualora la paga mensile rimanga al cento per cento a carico degli enti di appartenenza, la soggettività passiva IRAP compete agli enti che realmente sopportano i costi retributivi e contributivi.
Costituisce un principio economico intrinseco quello secondo cui il costo del lavoro risulta indeducibile, ovvero concorre alla formazione del reddito tassabile, quando la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive è quantificata con il metodo retributivo, per il soggetto passivo d'imposta presso il quale di fatto è compiuta la prestazione lavorativa che contribuisce al valore della produzione.
Tale principio risulta coerente con la natura giuridica dell'istituto del distacco, tramite il quale il soggetto titolare del rapporto di lavoro mette a disposizione del soggetto distaccatario la forza lavoro, in cambio del sostenimento da pate di quest'ultimo del costo della remunerazione.
La ripartizione territoriale del valore della produzione per i soggetti multimpianto avviene con riferimento al personale a qualunque titolo utilizzato e quindi anche in relazione al personale distaccato presso terzi.
Le imprese distaccatarie se sono soggetti passivi IRAP tenuti alla redazione del conto economico secondo i principi contabili nazionali, devono evidenziare il rimborso erogato al soggetto distaccante tra i costi del personale dipendente.
Non è più sancita la mancata partecipazione alla formazione della base imponibile IRAP degli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri del personale distaccato presso terzi.
Il soggetto che impiega il personale distaccato non ha la possibilità di portare le predette spese in deduzione quali costi relativi al personale ovvero non è tenuto a computarli nella base imponibile ai sensi dell' art 10, comma 1, oltre che dell'articolo 10 bis, comma 1, del decreto istitutivo dell'IRAP.
Tuttavia va precisato che le modifiche legislative intervenute dalla legge 244/2007, non si riflettono sull'aspetto sostanziale preesistente ai fini IRAP dei costi del personale distaccato, visto che il Legislatore si è limitato a razionalizzare il testo normativo, eliminando una regola già presente a livello sistematico.
Infatti, da un lato, il soggetto distaccante non si considera nella base imponibile le somme ricevute a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, mentre per quanto concerne il soggetto distaccatario, gli ammontari sono soggetti a tassazione in caso di determinazione della base imponibile con il sistema retributivo, ovvero non sono ammessi in deduzione.
In deroga alle regole generali, gli importi spettanti a titoloi di recupero degli oneri del personale distaccato presso terzi non partecipano alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Per il soggetto che distacca il proprio personale, gli importi in parola non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, mentre in parallelo, per il soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano quali costi relativi al personale non riconosciuti in deduzione.
L'onere sostenuto dal soggetto presso il quale èp distaccato il personale, anche se è contabilizzato in una voce di conto economico rilevante ai fini IRAP, non contribuisce alla formazione della propria base imponibile.
La distaccataria ha l'obligo di comunicare alla distaccante l'eventuale erogazione a titolo gratuito dei servizi di vitto e alloggio al personale distaccato.
Nel caso specifico di un consorzio costituito come società consortile a responsabilità limitata, che espleta la sua attività sia nel territorio dello Stato sia al di fuori dello stesso, avvalendosi soprattutto di personale subordinato comandato dagli enti associati.
Il consorzio rimborsa al datore di lavoro unicamente il trattamento di missione all'estero, perchè la normale retribuzione mensile rimane totalmente a carico dell'amministrazione pubblica dalla quale i lavoratori distaccati dipendono.
I soggetti passivi ai fini IRAP si identificano con gli enti su cui gravano gli oneri della remunerazione correlata alla prestazione lavorativa e , pertanto, con le amministrazioni pubbliche di appartenenza del personale distaccato in Italia.
Dal momento che restano esclusi dalla formazione della base imponibile ai fini IRAP del soggetto distaccante gli importi spettanti a titolo di rimborso degli oneri relativi al personale distaccato e sono indeducibili gli importi erogati dal soggetto distaccatario in relazione ai lavoratori comandati, il trattamento di missione corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza ai propri dipendenti distaccati presso terzi e a queste ultime rimborsato dal consorzio rappresenta per la società consortile
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