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ELENCO CLIENTI E FORNITORI
Il Decreto legge n. 223/2006 ha reintrodotto l'obbligo di trasmettere mediante via telematica l'elenco dei clienti e fornitori da parte dei contribuenti IVA. L'obbligo scatta a partire dal periodo di imposta 2006 anche se, in sede di prima applicazione al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento...
per gli anni 2006 e 2007, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA e limitatamente a tali anni, è possibile indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore.

Il provvedimento del 25.05.227
Con il provvedimento del 25 Maggio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ( pubblicato sulla G.U. n. 136 del 14.06.2007 ), sono stati definiti i soggetti interessati e le modalità tecniche per la trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui all'art. 37, commi 8 e 9, D.L. n223/2006.
Tale provvedimento ha disposto che:
- il nuovo obbligo riguarda tutti i contribuenti titolari di partita iva;
- il termine per la trasmissione degli elenchi è normalmente fissato al 29 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Solo per l'anno 2006, il provvedimento ha spostato l'invio al 15.10.2007, per la generalità dei contribuenti e al 15.11.2007 per chi ha realizzato un volume di affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale.

Dati da indicare
In base al provvedimento, tutti i soggetti passivi di IVA dovranno comunicare i dati delle fatture d'acquisto e di vendita, in particolare:
- codice fiscale e partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- anno cui si riferisce la comunicazione;
- codice fiscale ede eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
- codice fiscale e partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA
- importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione e importo dell'imposta afferente per ogni soggetto cliente o fornitore
- importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti

Cosa non si deve indicare
Non devono essere trasmessi i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, alle importazioni e alle esportazioni. Vanno, invece, specificati i dati riferiti alle esportazioni " indirette " ( cioè le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali ).
Il provvedimento esclude dall'obbligo:
- cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- importazioni;
- esportazioni di cui all'art 8, comma 1 lett. a) e b) del d.p.r. 633/72
ai fini dell'individuazione degli elementi da trasmettere nell'anno di riferimento, il soggetto obbligato alla compilazione degli elenchi deve fare riferimento all'anno risultante dalla data della fattura. Non venno pertanto indicate le note di variazione relative a operazioni di anni precedenti.
Inoltre non occorre comunicare le informazioni relative a fatture:
- di importo inferiore a €. 154,94 registrate cumulativamente
- per le quali non è prevista la registrazione ai fini iva
- emesse annotate nel registro dei corrispettivi

A partire dall'anno 2008, e quindi per quanto riguarda gli elenchi da inviare entro il 29 Aprile 2009, sarà necessario indicare il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture ( compresi i soggetti privati ), il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti. Per ciascun cliente e fornitore dovrà essere indicato:
- l'importo dell'IVA relativa;
- l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale IVA riguardanti annualità precedenti.
Negli elenchi invece non andranno indicati i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni. Andranno anche inserite le fatture senza l'indicazione dell'IVA .

Lo Studio Commerciale Tributario Fantini resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per assistervi nella compilazione del Vostro elenco clienti fornitori.

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