La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria) con l'art. 1, commi da 20 a 24, ha prorogato fino al 31 dicembre 2010, le agevolazioni fiscali che competono ai contribuenti che pongono in essere interventi tesi all'ottenimento di un effettivo risparmio energetico. I principali benefici prevedono l'applicazione di una detrazione dalle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) pari al 55% degli oneri sostenuti, entro limiti massimi variabili in relazione alle diverse tipologie di intervento che viene effettuato.
La legge Finanziaria 2008 ha apportato alcune variazioni di tipo operativo e procedurale:
- variazione di alcuni valori di carattere tecnico inerenti ai componenti installati, tra i quali i valori limite della trasmittenza termica, in modo che i medesimi possano beneficiare dell'agevolazione;
- esonero dall'obbligo di presentare la certificazione relativa alla sostituzione degli infissi e all'avvenuta installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- applicazione delle agevolazioni previste per l'installazione di caldaie ad alta efficienza anche agli oneri per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009 (limite di spesa massima 2.000.000.000 di euro);
- modifica del regime di detraibilità in termini di rateizzazione consentendo la possibilità di ripartire la detrazione spettante da tre a dieci anni tenendo presente che per gli interventi iniziati nel corso del 2007 rimane attivo l'onere di ripartizione in tre rate annuali di uguale entità;
- riconoscimento dell'agevolazione anche per l'installazione di determinati tipi di impianto di riscaldamento.
La disciplina operativa è stata integrata con le seguenti disposizioni:
- decreto interministeriale 19 febbraio 2007 che precisa le modalità operative di fruizione dell'agevolazione;
- decreto 26 ottobre 2007 che puntualizza: l'individuazione del tecnico abilitato al rilascio dell'asseverazione, dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, nonchè della scheda informativa, le modalità (nell'ipotesi di più interventi per il medesimo edificio o immobile) di produzione della documentazione unitaria anche per l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica nonchè per la scheda informativa inerente ai lavori realizzati, e i requisiti tecnici che devono necessariamente risultare presenti nei pannelli solari (certificazioni) per poter usufruire dell'agevolazione prevista;
- decreto 7 aprile 2008 che disciplina le modalità di attribuzione del beneficio fiscale nel caso in cui i lavori risultino eseguiti in più anni o nell'ipotesi di trasferimento dell'immobile; introduce specifiche disposizioni in favore dei contribuenti che nell'anno 2007 hanno effettuato interventi di coperture e sui pavimenti.
Il beneficio della detrazione per risparmio energetico riguarda gli interventi:
- di riqualificazione energetica complessiva di edifici esistenti;
- realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, riguardanti "l'involucro" degli edifici;
- di installazione di pannelli solari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La riduzione fiscale viene riconosciuta in misura pari al 55% delle spese sostenute, ma comunque entro un limite massimo di detrazione variabile in funzione della tipologia di intervento:
- Riqualificazione energetica di edifici esistenti: euro 100.000,00 (55% di euro 181.818,18)
- Involucro edifici e installazione di pannelli solari: euro 60.000,00(55% di euro 109.090,90)
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: euro 30.000,00 (55% di euro 54.545,45)
Il limite massimo della detrazione si deve intendere riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e deve risultare suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'imobile. Nell'ipotesi in cui l'intervento realizzato a partire dal 2008 consista nella mera prosecuzione di interventi dello stesso tipo effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione si deve tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Soggetti ammessi all'agevolazione
Hanno la possibilità di beneficiare della detrazione tutti i contribuenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento, tenendo presente che si deve trattare di edifici:
- esistenti, quindi iscritti in catasto o con richiesta di accatastamento presentata. Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione è possibile accedere all'incentivo solo nella situazione di fedele ricostruzione;
- di qualsiasi categoria catastale;
- posseduti (anche nuda proprietà) o detenuti dal soggetto che sostiene la spesa.
I soggetti ammessi a fruire della detrazione sono le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R. e i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti in relazione ad un titolo idoneo che può consistere:
- nella proprietà o nuda proprietà;
- in un diritto reale;
- in un contratto di locazione o di comodato.
Nell'ipotesi di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore del bene e deve risultare commisurata al costo sostenuto dalla società concedente.
La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fatta risultare dall'iscrizione dello stesso in catasto, dalla richiesta di accatastamento ovvero dal pagamento dell'ICI, nei casi in cui la stessa si rende dovuta.
Rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni, nonchè i familiari individuati dallì'art. 5, comma 5, del T.U.I.R. (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore/detentore dell'immobile oggetto dei lavori;
- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d'impresa.
Immobili interessati
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti o su parti di edifici esistenti, quindi l'agevolazione deve ritenersi esclusa per gli edifici di nuova realizzazione o di futura costruzione.
Interventi agevolabili e riduzione del fabbisogno energetico invernale
Gli interventi agevolati sono quelli da cui consegue una significativa riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
Ai fini pratici si deve trattare di interventi che il legislatore ha definito in funzione del risultato da conseguire per i quali il valore massimo della detrazione fiscale è pari a euro 100.000,00 per una spesa massima agevolabile pari a 181.818,18. |