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IL CONTRATTO DI RETE
Il 26 Gennaio 2011 è stato autorizzato l’utilizzo del CONTRATTO DI RETE come stabilito dall’art. 3 co. 4-ter del D.L. n. 5/09, poi riscritto dall’art 42 co. 2-bis del D.L. n. 78/10.
Il CONTRATTO DI RETE è nato come sostegno per i settori industriali e commerciali. Questa normativa, difatti, intende formalizzare .....
Il 26 Gennaio 2011 è stato autorizzato l’utilizzo del CONTRATTO DI RETE come stabilito dall’art. 3 co. 4-ter del D.L. n. 5/09, poi riscritto dall’art 42 co. 2-bis del D.L. n. 78/10.
Il CONTRATTO DI RETE è nato come sostegno per i settori industriali e commerciali. Questa normativa, difatti, intende formalizzare un sistema di collaborazione tra imprese derivanti da diversi settori, favorendo i rapporti tra clienti e fornitori o con le banche, e semplificando anche i contatti con la concorrenza.
Aiutando le collaborazioni tra imprese, facenti parte di diversi settori, quindi, si crea una rete operativa che porta al raggiungimento di traguardi, a cui una singola impresa non avrebbe mai potuto ambire. Così facendo la piccola impresa, ad esempio, potrà evitare di giungere a prendere decisioni drastiche, come la fusione con altre imprese, evitando quindi di perdere la propria natura.
È pur vero che già da tempo esistono contratti simili come i consorzi con attività esterna, ma sono stati ritenuti insufficienti.
Il CONTRATTO DI RETE, invece, vuole essere più concreto ed efficiente grazie alla sua struttura plurilaterale ed al contenuto predefinito.
Questa forma contrattuale essendo plurilaterale prevede la presenza di più imprenditori, come enuncia l’art 3 co. 4-ter del D.L. n. 5/09. Inoltre, obbliga coloro che lo sottoscrivono, a tenere una collaborazione con gli altri soggetti partecipanti, al fine di creare una situazione favorevole per lo sviluppo delle imprese che rientrano nel contratto.
Sostanzialmente, esso è un contratto formale, sottoscritto attraverso una redazione con atto pubblico o con scrittura privata, con successiva iscrizione al registro delle imprese, sia nella sezione in cui ogni singolo membro è iscritto, che in quella del luogo in cui si costituisce la sede legale della rete. Ha durata temporale prevista dal contratto stesso. Come in altri casi, nel momento in cui i contraenti decidano di sciogliere il contratto, o un’impresa decida di entrarvi o uscirvi, occorre far riferimento alle normative generali relative allo scioglimento parziale o totale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.
Riguardo il contenuto, come pocanzi detto, è predefinito. Il CONTRATTO DI RETE, infatti deve contenere, anzitutto, degli elementi basilari, per permettere il raggiungimento dello scopo per cui esso viene stipulato. Questi elementi sono:
 
1.CAUSA: scopo per cui il contratto viene stipulato, il Legislatore ha permesso che siano i contraenti stessi a formulare il contenuto di essa.
2.OGGETTO: all’interno del contratto, obbligatoriamente, dovranno essere inseriti i dati riguardanti le ditte che faranno parte di questa collaborazione; la durata contrattuale; gli obiettivi posti; il programma che si intende seguire per raggiungere i suddetti obiettivi; i ruoli dei contraenti ed eventualmente i dati della ditta che si intende creare come organo comune, descrivendo ruoli e funzioni che la stessa deterrà ai fini del contratto.                                            
In questa fase ha particolare importanza la descrizione del programma. Infatti, in esso i       contraenti dovranno riportare in maniera dettagliata i ruoli, gli obblighi ed i diritti di  ciascuna impresa e di coloro che prenderanno parte del Contratto di rete, come ad esempio se verrà adottato un marchio, o se ci sono obblighi riguardanti certificazioni di qualità.
Il programma di rete risulta fondamentale anche al fine di ottenere agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle norme. Per poter usufruire delle suddette agevolazioni, occorre che vi sia la presenza certificata dei requisiti richiesti e per questo motivo il programma di rete deve essere asseverato dagli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale, come enunciato dal D.M. 25 Febbraio 2011. Questi organismi hanno il dovere di notificare all’Agenzia delle Entrate la presenza dei suddetti requisiti. Questa prassi deve avere termine entro i 30 giorni dal momento in cui viene effettuata la richiesta.
 
All’interno del contratto le parti possono decidere, inoltre, di aggiungere ulteriori elementi per renderlo più efficace, come ad esempio potrebbe essere la creazione di un fondo comune.
Inoltre il CONTRATTO DI RETE, rispetto alle forme contrattuali attuali, si presenta più versatile: mentre con gli altri contratti, obbligatoriamente, si viene a creare un nuovo soggetto, con questa nuova tipologia di contratto, l’impresa può mantenere la propria natura, evitando, inoltre, di dover creare, inevitabilmente, un fondo comune, come accade ad esempio per i consorzi con attività esterna.

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