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IL DURC
Il DURC ( documento Unico di regolarità contributiva ) è uno strumento volto a contrastare l'impiego di lavoratori irregolari.
Il possesso del DURC è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione:
  • dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi:
  • nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici;
  • nei lavori privati dell'edilizia.
Il DURC è rilasciato dall Inps, dall' Inail, e per le aziende del settore edile, dalla Cassa Edile, previa convenzione. La richiesta del DURC deve essere effettuata:
  • utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse Edili e dagli Enti bilaterali;
  • di regola e preferibilmente, attraverso strumenti informatici. Questa modalità diventa obbligatoria qualora la richiesta del DURC provenga dalle stazioni appaltanti pubbliche, dalle SOA o dagli intermediari per conto dell'interessato.
Il DURC deve contenere:
  1. la denominazione o ragione sociale, la sede legale e l'unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
  2. l'iscrizione agli istituti previdenziali e ove previsto alle Casse Edili;
  3. la dichiarazione di non regolarità contributiva, con indicazione della motivazione;
  4. la data in cui viene verificata la regolarità contributiva;
  5. la data di rilascio del documento;
  6. il nominativo del responsabile del procedimento.
Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti:

  • agli Istituti Previdenziali;
  • alle Casse Edili, per i datori di lavoro dell'Edilizia.
Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili verificano la posizione di regolarità del soggetto richiedente, dove per regolarità contributiva intendiamo la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonchè l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.
La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali se ricorrono le seguenti condizioni:
  • regolare assolvimento degli adempimenti mensili;
  • corrispondenza tra versamenti effettuati e accreditati;
  • inesistenza di inadempienze in atto;
  • presentazione di una richiesta di rateizzazione per il quale sia stato espresso parere positivo;
  • sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
  • presentazione istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
  • versamento dei contribui e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento dell'atto della richiesta di certificazione;
  • dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
  • presentazione di una richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
Il DURC deve essere rilasciato entro 30 giorni da parte degli Istituti previdenziali e nei termini della Convenzione nel caso delle Casse Edili. Può rimanere sospeso per fini istruttori nel caso di temporanea indisponibilità delle informazioni in possesso dell'operatore, di necessario aggiornamento degli atti occorrenti ai fini della verifica o di sospensione per la regolarizzazione della posizione contributiva.
Gli Istituti prima di attestare l'irregolarità dell'impresa o annullare il DURC regolare già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
In questo modo si dà la possibilità all'interessato di sanare la propria posizione.
L'INAIL ha inoltre precisato che l'invito a regolarizzare non è soggetto a particolari requisiti di forma.
Se decorrono 30 giorni senza pronuncia da parte degli Istituti scatta il cd. silenzio assenzo ( istituto non valevole per la Cassa Edile in quanto rimane un organismo privato).
Il DURC stampato in duplice originale e firmato dal responsabile dell'iter procedimentale viene trasmesso al richiedente tramite raccomandata o posta elettronica certificata.
Il DURC ha validità mensile ai fini delle agevolazioni normative e contributive e trimestrale nel settore degli appalti privati.
Con la circolare n° 7/2008 l'INAIL ha inoltre precisato che ai fini dell'accesso ai finanziamenti e alle sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, la certificazione di regolarità contributiva ha validità mensile e nell'ambito di tutti gli appalti pubblici la validità è correlata allo specifico appalto.
L'art. 8 del D.M. 24.10.2007 stabilisce che non sono cause ostative al rilascio del DURC :
  • l'esistenza di crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso;
  • la pendenza di un contenzioso amministrativo in relazione a crediti non ancora iscritti a ruolo. In questo caso la regolarità contributiva può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • la pendenza di un contenzioso giudiziario in relazione a crediti non ancora iscritti a ruolo. In questo caso, la regolarità contributiva è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
  • la fuizione degli aiuti di Stato individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto corrente bloccato.
Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla previsione secondo cui non ostacola il rilascio del DURC uno scostamento tra le somme dovute e versate inferiore o pari al 5% relativamente a ciascun periodo di contribuzione oppure inferiore a euro 100.00 ( anche se superiore al 5%).
Rappresenta causa ostativa al rilascio del DURC la violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro:
  • indicate nell'allegato A;
  • riferite a fatti successivi all'entrata in vigore del medesimo; Ovvero deve trattarsi di violazioni accertate con provvedimenti diventati definitivi. In tali casi il DURC non può essere rilasciato per un periodo di tempo variabile tra i 3 e i 24 mesi.
La causa ostativa in oggetto non esiste invece se il processo penale si sia estinto per prescrizione obbligatoria, in caso di violazioni amministrative con pagamento in misura ridotta.
Per ottenere la certificazione di regolarità contributiva, l'interessato deve autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi.
Importanti chiarimenti vengono forniti riguardo i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
I benefici contributivi vengono individuati in quegli sgravi collegati alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo rappresentato dall'abbattimento di un'aliquota più onerosa.
Nono sono invece considerati benefici contributivi i regimi di contribuzione ridotta per interi settori ( agricoltura, navigazione marittima), territori a declino industriale e particolari tipologie contrattuali come gli apprendisti.
Quanto ai benefici normativi subordinati al possesso del DURC, il Ministero indica che si tratta di tutte quelle agevolazioni che operano diversamente rispetto alla contribuzione previdenziale, ma sempre di natura patrimoniale.
Infine l'INAIL precisa che per quanto concerne il requisito della regolarità contributiva verso INPS, INAIL e Casse Edili, il datore di lavoro è esonerato dalla richiesta del DURC poichè è lo stesso Istituto che eroga il beneficio a verificare d'ufficio, la situazione dell'azienda.
Per quel che riguarda gli altri requisiti che condizionano l'accesso al beneficio, l'interessato deve presentare l'autocertificazione utilizzando a partire dal 01.01.2008 il fac simile del modulo predisposto dall'INAIL ed allegato alla circolare n° 7/2008.

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