Una delle operazioni da salutare con maggiore favore tra le ultime misure introdotte con il decreto "anticrisi" è la riduzione delle sanzioni applicabili per i casi in cui il contribuente intende rimediare spontaneamente alle omissioni ed alle irregolarità riscontrate ad esempio all ' atto di porre in essere il versamento delle imposte o nell' ambito dei propri adempimenti di natura dichiarativa, ricorrendo al ravvedimento operoso.
In base alle modifiche apportate dall' art. 16 ,comma 5 del D.L. n. 185/2008 all' art.13 del D.Lgs n. 472/1997 , se il contribuente decide di sanare spontaneamente la violazione riscontrata, ricorrendo al ravvedimento operoso ,la sanzione siriduce :
- ad un dodicesimo del minimo (era 1/8) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto , se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione
- ad un decimo del minimo (era 1/5) , se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo , avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all' anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; attualmente la sanzione è quindi pari al 3% se si prende in considerazione la violazione connessa al mancato od insufficiente versamento.
- ad un dodicesimo del minimo (era 1/8) di quella prevista per l ' omissione della presentazione della dichiarazione , se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; in questo caso la sanzione è quindi pari a 21.5 € ,ma rimane fermo che il calcolo della sanzione (ridotta) deve essere commisurato ad ogni singola tipologia di dichiarazione presentata in ritardo , e che vanno regolarizzati anche eventuali omessi o carenti versamenti connessi alla dichiarazione.
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