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Statistiche

 

IVA PER CASSA
Il quinto comma dell' art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 prevede , che l ' IVA si rende esigibile nel momento in cui l ' operazione si considera "effettuata " (consegna del bene , pagamento del corrispettivo , emissione fattura). La stessa norma stabilisce anche per determinate categorie di operazioni , l ' esigibilità dell' imposta differita all ' atto del pagamento del corrispettivo.
 
Con l' art. 7 del D.L. n. 185/2008 la deroga è estesa in via sperimentale per il triennio 2009-2011 , alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di destinatari che agiscono in veste di soggetti passivi dell ' IVA , ma con il limite massimo di un anno dal momento di effettuazione dell' operazione;tale limite non opererà se il destinatario , prima del decorso del termine , sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Sono esluse dall' esigibilità differita:

- le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell ' IVA (agricoltura , agenzie di viaggio)

- le operazioni effettuate nei confronti di soggetti tenuti ad applicare l 'imposta con
l 'applicazione del meccanismo dell ' inversione contabile( cessione di rottami , subappalti edili ecc.)

Un' ulteriore esclusione sarà disposta successivamente, stabilendo sulla base delle risorse disponibili e dei contenuti dell' autorizzazione comunitaria , il volume d ' affari dei contribuenti nei cui confronti la disposizione agevolativa troverà applicazione(si ipotizza la cifra di 200.000 euro).
La norma stabilisce che per l ' operazioni ammesse all' agevolazione, il cedente o prestatore deve specificare nella fattura emessa che si tratta di operazione ad esigibilità differita.
Il diritto alla detrazione dell' IVA in capo al cessionario/committente sorge, sussistendo i presupposti sostanziali, quando l 'imposta diviene esigibile.Pertanto , il destinatario della fattura con imposta ad esigibilità differita potrà esercitare la detrazione soltanto dopo aver pagato il corrispettivo.


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