 In seguito all’entrata in vigore del DECRETO sul FEDERALISMO MUNICIPALE, prende il via l’applicazione della nuova CEDOLARE SECCA in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo.
Questa nuova imposta sostitutiva prevede un’aliquota del 21% per i contratti ....
In seguito all’entrata in vigore del DECRETO sul FEDERALISMO MUNICIPALE, prende il via l’applicazione della nuova CEDOLARE SECCA in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo.
Questa nuova imposta sostitutiva prevede un’aliquota del 21% per i contratti a libero mercato, mentre per i contratti concordati, riguardanti immobili siti in comuni, considerati dal Cipe, ad alta tensione abitativa l’aliquota è del 19%.
La nuova CEDOLARE SECCA, quindi, è un regime in sostituzione alle varie imposte in primis l’IRPEF ed i relativi addizionali comunali e regionali.
Coloro che potranno optare per il regime della CEDOLARE SECCA, a discapito di quello attuale, sono i soggetti fisici che possono avvalersi dei diritti reali di godimento o della proprietà di un immobile destinato alla locazione ad uso abitativo. Non possono usufruire di questo regime, quindi, i locatori di unità immobiliari locati ad uso imprenditoriale, professionale o di arte, anche se al catasto sono registrati come locali ad uso abitativo.
Il locatore, che intende avvalersi del regime della CEDOLARE SECCA, dovrà calcolare il livello di convenienza in base al proprio caso. Infatti, prima di affrontare una determinata scelta, il locatore dovrà determinare il quoziente di convenienza che il suddetto regime potrebbe offrirgli, considerando diversi elementi utili al suddetto calcolo, come ad esempio: la perdita economica, che potrebbe sopraggiungere per via della rinuncia dell’aumento del canone lungo tutto il periodo in cui il regime è posto in essere; o anche l’esistenza o meno di detrazioni, o deduzioni di imposta. Ovviamente occorre considerare anche il reddito, poiché più esso aumenta, maggiore è la convenienza di questo regime.
I locatari, inoltre, per poter usufruire della nuova CEDOLARE SECCA e per far sì che essa sia ritenuta valida, come sostenuto dal Legislatore del Federalismo Municipale, devono effettuare due comunicazioni:
1. Il locatario dovrà inviare, tramite raccomandata, una comunicazione al conduttore per informarlo dell’opzione a cui ha aderito, e che di conseguenza egli ha accettato di rinunciare ad eventuali aggiornamenti del canone, per tutto il periodo in cui è in atto il regime;
2. Un’altra comunicazione dovrà essere inviata, sempre dal locatario, all’Agenzia delle entrate, la quale dovrà essere effettuata utilizzando le modalità che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate imposterà con un provvedimento, entro 90 giorni dalla data in cui entrerà in vigore il Decreto sul Federalismo Municipale.
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