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L'AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI
L'art. 103 del D.P.R. n. 917/1986 prevede regole particolari per l'ammortamento dei beni immateriali, per i quali l'impresa può effettuarne deduzioni.
I beni presi in considerazione sono:



i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno,
i brevetti industriali, i processi e le formule;
l' avviamento e i marchi.

 

Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi e formule

Prima delle modifiche introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico, era stabilita nella misura di un terzo del costo.

Con il D.L. 223/2006 l'aliquota è stata modificata, e portata alla nuova misura del 50%; può essere applicata a condizione che la registrazione del brevetto, processo etc. sia avvenuta nei cinque anni precedenti ovvero dopo l’entrata in vigore del D.L. (4 luglio 2006).
Per i brevetti registrati prima dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la deduzione in misura non superiore a un terzo del costo.

Marchi d’impresa

L’art. 37, comma 45, del D.L. n. 223/2006 fissa a 5,56% l’aliquota secondo la quale i marchi d’impresa sono deducibili (prima del decreto la deducibilità era fissata ad un decimo del costo).
Con riferimento ai marchi già registrati, per quantificare gli ammortamenti deducibili è sufficiente applicare il limite massimo al costo originario, senza rideterminare le quote in modo da completare l’ammortamento nell’arco temporale di diciotto esercizi a partire da quello di iscrizione del costo.

Avviamento

La stessa aliquota può essere utilizzata per la deduzione delle quote di ammortamento del valore di avviamento.
Anche tale norma ha subito nel corso degli anni alcune modifiche:
  • la legge 27 dicembre 1997, n. 449, aveva fissato la deducibilità dell'avviamento nella misura di un decimo del costo. La disposizione si applicava a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 ed aveva effetto anche per le quote di ammortamento relative a beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti;
  • con la legge 2 dicembre 2005, n, 248, la deducibilità era passata ad un ventesimo del costo;
  • l'art. 1, comma 521 della legge 3 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha modificato la stessa, portandola alla misura del 5,56%;
Va chiarito che l'aliquota di un ventesimo introdotta dal D.L. n. 203/2005 trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 3 dicembre 2005; l'aliquota di un diciottesimo della legge n. 266/2005 è entrata in vigore senza alcuna precisazione in ordine al periodo d'imposta in cui tale modifica si rende efficace.
Al tale proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova misura trova applicazione a decorrere dal periodod’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 203/2005 (dal 3 dicembre 2005).
I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (a partire dall'esercizio del 2005), devono determinare le quote di ammortamento del valore di avviamento applicando al costo originario la nuova aliquota del 5,56%, senza dover rideterminare le quote di ammortamento nel lasso temporale di diciotto esercizi.


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