A partire dal 1998, è prevista la possibilità di detrarre dall'imposta lorda IRPEF un importo corrispondente al 36% delle seguenti spese di recupero del patrimonio edilizio:....
interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazioni edilizie.
Ammessi alla detrazione gli interventi finalizzati:
alla realizzazione di autorimesse e posti auto;
al conseguimento di risparmi energetici;
al contenimento dell'inquinamento acustico;
all'acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati.
I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati
Per poter fruire della detrazione di cui sopra è necessario:
trasmettere al centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara la comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori e la prescritta documentazione;
per i lavori superiori a € 51.645,69 trasmettere una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingenieri, architetti e geometri o da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi;
effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, del quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva.
L'agevolazione ha subito molteplici proroghe e modifiche.
In particolare, la detrazione è pari:
al 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1°gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2010;
al 41% per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
€ 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
€ 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003-2010.
Altri aspetti particolari :
la detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo;
il limite della spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli inteventi di recupero ;
per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 , il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupro;
nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occore tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.
Dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una diversa ripartizione della spesa.
In paricolare:
coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno per il quale si hiede la detrazione hanno compiuto 75 anni , possono optare per la ripartiazione in 5 rate annuali di pari importo;
coloro che alla predetta data hanno compiuto 80 anni, possono optare per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Pertanto, nel caso in cui le spese si riferiscono ad anni in cui il contribuente non aveva i requisiti di età per usufruire delle minori rate e ha suddiviso la detrazione in 10 rate, lo stesso può rideterminare le rate nell'anno in cui compie 75 o 80 anni.
Per stabilire l'importo da indicare in dichiarazione occorre effettuare la seguente operazione:
totale spese sostenute - somma di importi rate già utilizzate = importo rata spettante
3 o 5
Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle non usufruite nell'anno di spettanza.
LO STUDIO COMMERCIALE FANTINI RESTA A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.
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