Dal 2009 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata in via telematica entro l'ultimo gioirno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Pertanto il termine utile alla presentazione è stato portato avanti di due mesi, ovvero al 30 settembre 2009 in luogo del 31 luglio e questo sia per la ............
presentazione della dichiarazione dei redditi, di quella relativa all'IVA e alla dichiarazione autonoma IRAP per il modello Unico 2009 PF.
La dichiarazione può essere dunque presentata:
- in alcune ipotesi, tramite ufficio postale tra il 2 maggio ed il 30 giugno 2009;
- in via telematica entro il 30 settembre 2009.
Va ricordato che per effetto dell'art 1 comma 218 della legge 24/12/2007 n° 244 erano già emerse alcune novità:
- le persone fisiche, le società, le associazioni presentano all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia d'imposta sui redditi e di IRAP esclusivamente in via telematica, e pertanto entro il 30 settembre 2009 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; per le società di persone in particolare, l'obbligo della presentazione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione ( redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare sia in forma unificata che disgiunta;
- sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perchè privi di datore di lavoro o non titolari di pensione, o coloro che pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri del modello Unico ( RM - RT - RW - AC ), coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti o che infine sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perchè il rapporto di lavoro è cessato;
- le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all' Agenzia delle Entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine del 30.09.2009 tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. ovvero avvalendosi del servizio telematico.
L'art. 37 era stato già a suo tempo modificato, prevedendo che le dichiarazioni, compresa quella unificata, andavano presentate in via telematica all' Agenzia delle Entrate dai soggetti tenuti :
alla presentazione della dichiarazione IVA; dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta; dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri.
Attualmente tale norma è stata integrata, prevedendo che il canale telematico è necessario anche qualora il contribuente sia tenuto a presentare la dichiarazione autonoma IRAP.
In definitiva, anche per i contribuenti IRPEF la regola è rappresentata dall'invio della dichiarazione entro la scadenza del 30/09/2009, in modalità telematica, e dalle istruzioni al modello 730/2009 si evince che se, pur potendo presentare il modello 730, il contribuente sceglie di utilizzare il modello UNICO 2009 PF, emerge l'obbligo di presentare quest'ultima dichiarazione esclusivamente in via telematica.
Va sottolineato che per le società o le associazioni risulta utilizzabile esclusivamente il canale telematico e rileva pertanto la scadenza del 30/09/2009.
Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte di contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 euro a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n° 471/1997.
Anche i termini di presentazione della dichiarazione IVA risultano modificati posticipando il termine di presentazione al 30 settembe 2009 in luogo del 31 luglio, rimanendo invece fermo il fatto che la stessa va presentata esclusivamente in via telematica:
- nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2009 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma;
- entro il 30 settembre 2009 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.
Assume rilevanza il caso in cui la dichiarazione IVA non può essere inclusa nella dichiarazione unificata, ad esempio pensiamo a società di capitali ed enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nonchè dei soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2008, che non sono tenuti alla dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.
Quest'anno debutta la dichiarazione autonoma IRAP, i cui termini seguono quelli previsti per la dichiarazione dei redditi.
La finanziaria 2008 ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione IRAP non può essere più inclusa in quella unificata e va presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.
Il decreto 11 settembre 2008 ha previsto che:
- la dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica e che valgono le consuente scadenze ;
- l'invio della dichiarazione alle Regioni e alle Province autonome avviene tramite l'Agenzia delle Entrate che vi provvede contestualmente alla ricezione.
In particolare la dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica rispettando i seguenti termini:
- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonchè per le società ed associazioni ad esse equiparate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per i soggetti IRES, nonchè per le amministrazioni pubbliche, il termine è fissato nell'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.
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