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NUOVA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Con la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" del D.M. 19 nnovembre 2008 è entrata in vigore la nuova disciplina delle spese di rappresentanza, in sostituzione di quella precedente che prevedeva la deducibilità di tali spese nei limiti di un terzo dell'ammontare in quote costanti nell''arco di cinque esercizi.....

Il D.M. 19 novembre 2008 (d'ora in poi il Decreto), si occupa, da una parte di individuare le tipologie di spese qualificabili come spese di rappresentanza, dall'altra , di stabilirne i criteri ed i limiti di deducibilità. Rispetto alla normativa previgente scompare il regime di deducibilità parziale (un terzo) sostituito dal principio di deduciblità nell'esercizio di sostenimento entro un limite massimo commisurato ai ricavi realizzati nel medsimo periodo d'imposta (requisito di comgruità). In base al comma 1 dell'art.1 del Decreto sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per l'erogazone di beni e servizi a titolo gratuito effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratice commerciali di settore, deve sussistere dunque una connessione più o meno diretta tra la spesa sostenuta e l'ottenimento di benefici economici da parte dell'azienda, ancorchè solo a livello potenziale. In caso contrario non risultano soddisfatti i requisiti di inerenza previsti dal decreto e la spesa deve considerarsi interamente indeducibile, in quanto mera erogazione gratuita, fatta salva l'eventuale applicazione di altre specifiche disposizioni.
TIPOLOGIE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA:
Spese per viaggi turistici in occasioni di attività promozionali: Si tratta delle spese per viaggi turistici durante i quali sono programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi che l'azienda produce o commercializza. A tale riguardo è quindi opportuno che il contribuente sia in grado di fornire idonea documentazione circa l'effetttivo svolgimento di tali "significative" attività promozionali.
Spese per feste in occasione di inaugurazioni, ricorrenze aziendali o di festività: Si tratta di spese sostenute per organizzare feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose e in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti.
Spese per feste in occasine di mostre e fiere: Si tratta delle spese per feste, ricevimenti, e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre fiere ed eventi simili, in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti o commercializzati dall'impresa.
Spese per beni e servizi gratuiti in occasione di convegni e seminari: Comprende le spese per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni seminari e manisfetazioni simili, il cui sostenimento risponda ai criteri generali di inerenza previsti dal comma 1 dell'art.1. Come evidenziato nella relazione illustrativa è una fattispecie del tutto residuale nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasione diversa dalle precedenti. ovviamente deve qulificarsi come idonea anche "potenzialmente" ad assicurare all'impresa benefici in termini promozionali o relazionali.
SOGLIA DI DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA: Sono deducibili , nell'esercizio in cui sono sostenute, entro l'importo massimo determinato applicando le seguenti aliquote progressive all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica risultani dalla dichiarazione dei redditi del medesimo periodo:
- 1,3% fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- 0,1% per la parte eccednte 50 milioni di euro.
Le spese di rappresentanza che eccedono l'ammontare risultante dall'aplicazione dei predetti limiti risultano quindi indeducibili, dando luogo ad una variazione in aumento del reddito d'impresa nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia per l'imprese di nuova COSTITUZIONE (le quali nella fase di start up generalmente non evidenziano ricavi) è prevista una deroga, e quindi una particolare agevolazione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori a quelle deducibili quindi non devono superare i limiti di deducibilità.
Ai del comma 4 dell'art.1 del Decreto, ai finidella determinazione del limite di deducibilità delle spese di rappresentanza non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, che sono invece deducibili integralmente. Ulteriori limiti alla deducibilità riguardano le spese di vitto e alloggio (per natura), che si qualificano (per destinazione) anche come spese di rappresentanza. infatti l'agenzia delle entratedelle entrate ha affermato che il limite di deducibilità edl 75% introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 opera anche con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione che si configurano quali costi di rappresentanza ai sensi dll'art. 108, comma 2, del T.U.I.R. di conseguenza l'Amminstrazione finanziaria sembra sposare la tesi secondo la quale si ritiene che alle spese di vitto e alloggio, che rientrino anche nella nozione di spese di rappresentanza, debba applicarsi prioritariamente la generale limitazione del 75%, concorrendo successivamente - l'importo così ridotto alla formazione del limite massimo deducibile delle spese di rappresentanza (commisurato all'ammontare dei ricavi dell'impresa).
Spese non considerate di rappresentanza: Il comma 5 dell'art.1 disciplina una serie di costi che non sono considerati spese di rappresentanza le spese di vitto, viaggio e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche se potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili e di visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell'impresa., si desume da questo dunque che la disciplina di favore si renda applicabile alle sole spese di vitto, viaggio e allogio sostenute per ospitare clienti, rimanendo escluse quelle sostenute per ospitare fornitori e in generale, tutti i soggetti che non possono essere considerati clenti (attuali o potenziali) . Inoltre non rientrano nel novero delle spese di rappresentanza quelle di viaggio, vitto e alloggiodirettamente sostenute dall'imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere ed altrieventi smili in cui sono espostio promossi i beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa stessa o attinenti all'attività medesima, essendo queste del comma 5 spese caratterizzate da una disciplina più favorevole per il contribuente in quanto interamente deducibili dal reddito d'impresa si richiede al fine della duducibilità la tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazone e la natura dei costi sostenuti.
OBLIGHI DOCUMENTALI ED ENTRATA IN VIGORE
Il comma 6 dell'arrt.1 del Decreto impone una serie di oblighi documentali anche per le spese a deducibilità limitata, in quanto prevede che l'Amministrazione finanziaria possa invitare i contribuenti a fornire indicazioni, per ciascuna delle fattispecie di spesa di rappresentanza, dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta e dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione carratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità.
L a nuova disciplina delle spese di rappresentanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa prevista dal Decreto si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (anno 2008 per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare).
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