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NUOVE COMUNICAZIONI NEI RAPPORTI DI LAVORO
La nuova disciplina sulle comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti a fare nei casi i instaurazione, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro, è ora dettata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( Legge finanziaria 2007). Inoltre il D.M. 30 ottobre 2007 ha definito...
sia una modulistica unificata che uno standard per le trasmissioni telematiche di questi adempimenti. Viene quindi istituita la:

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSUNZIONE
del rapporto di lavoro al Centro per L'Impiego, valida per tutte le tipologie di contratti lavorativi, anche per i lavoratori para-subordinati. Infatti entro il giorno antecedente la data di inizio del rapporto di lavoro, il datore deve comunicare al Centro per L'impiego di competenza la propria volontà di porre in essere un contratto di lavoro. Vengono elencate e escluse solo alcune categorie di contratti di lavoro da questo obbligo che sono:
- le attività di tipo intellettuale
- nomine dei componenti degli organi societari
- nomine per partecipazioni a collegi e commissioni
- lavoro autonomo, accessorio, volontariato, tirocinio e stages
Vengono altresì poste delle deroghe alla comunicazione in caso di assunzioni di 1) " urgenza" per esigenze produttive, cioè il caso in cui l'assunzione serva per evitare danni alle persone o agli impianti o per ragioni organizzative 2) " causa di forza maggiore" cioè in caso si eventi naturali catastrofici o per sostituzione di un altro lavoratore che comunica all'ultimo la sua non diponibilità. In questi casi ci sono 5 giorni di tempo per effettuare le comunicazioni.

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Centri per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro quando si tratta di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e nei rapporti di lavoro a tempo determinato quando la data di cessazione è diversa da quella indicata nel contratto inziale. Inoltre qualora vengano a cessare in data successiva al 1 gennaio 2007 contratti di tipo non subordinato instaurati precedentemente a tale data, dovrà comunque essere effettuata la comunicazione al Centro per L'impiego di competenza territoriale.

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI NEI RAPPORTI DI LAVORO
Sempre con il D.M. 30 ottobre 2007 è entrato in vigore l'obbligo di comunicazione delle variazioni del rapporto di lavoro o per le seguenti variazioni:
- proroga del termine inziale
- trasformazione contratto determinato in indeterminato
- trasformazione contratto part time / full time
- trasformazione contratto apprendistato in indeterminato
- trasformazione contratto di formazione in indeterminato
- trasformazione contratto tirocinio o simili in contratto di tipo subordinato
- trasferimento del lavoratore
- modifica ragione sociale
- trasferimento azienda o rami di essa
Queste trasformazioni devono essere comunicate entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento

Una disciplina particolare è prvista per le Agenzie di somministrazione di lavoro che possono effettuare le comunicazioni di legge entro giorni 20 del mese succeswsivo alla data di assunzione, proroga o cessazione.

COMUNICAZIONI TELEMATICHE
La nuova normativa ha previsto una unificazioni delle comunicazioni ai vari enti, attraverso l'utilizzo di software on line telematici che permettono a datori e soggetti abilitati di compilare i modelli e inviare rapidamente tutti i dati necessari all'adempimento richiesto.
La nuova modulistica unificata, prevede dei nuovi modelli che si chiamano:
- Modulo Unificato LAV
che serve per comunicare instaurazione, proroga, trasformazione del rapporto di lavoro, distacco o trasferimento del lavoratore e cessazione del rapproto
- Modulo Unificato URG
che serve per comunicare tutti i casi di urgenza sopra descritti, in caso di non funzionamento del spftware telematico questo modello dovrà essere inviato in forma cartacea
- Modulo Unificato VARDATORI
è il mudulo preposto alle comunicazioni inerenti la variazione della ragione sociale del datore di lavoro e al trasferimento dell'azienda o rami di essa.
- Modulo Unificato SOMM
è il modulo che devono utilizzare le Agenzie di somministrazione per tutti ilavoratori che da loro vengono messi a disposizione degli " utilizzatori ".

L'efficacia di questi modelli Unificati ha valore contemporaneamente nei confronti dei seguenti Enti/Organismi:
- Direzioni regionali e Provinciali Del Lavoro
- INPS
- INAIL
- Altre forme prvidenziali sotitutive
- Prefettura e Ufficio territoriale del Governo

A partire dla 1 Marzo 2008 questi modelli possono essere inviati esclusivamente attraverso strumenti informatici ed esclusivamente dai soggetti abilitati.
Lo Studio Commerciale Tributario Fantini è soggetto abilitato a queste trasmissione e resta a Vostra disposizione per ogni richiesta a riguardo.


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