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NUOVE MODALITA' DI COMPENSAZIONE IVA |
 Allo scopo di ridurre, le compensazioni di crediti inesitenti, l'art. 10 del Dl 1 luglio 2009, ha inserito il cosidetto " visto di conformità" per importi superiori a €. 15.000,00. In alternativa, i collegi sindacali o i revisori contabili dovranno effettuare tutti i controlli preventivi al rilascio del visto di conformità.
Allo scopo di ridurre, le compensazioni di crediti inesitenti, l'art. 10 del Dl 1 luglio 2009, ha inserito il cosidetto " visto di conformità" per importi superiori a €. 15.000,00. In alternativa, i collegi sindacali o i revisori contabili dovranno effettuare tutti i controlli preventivi al rilascio del visto di conformità. La compensazione potrà continuare ad avvenire tramite il modello F 24, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dal quale scaturisce.
Qualora l'importo annuale superi l'importo di €. 15.000,00 sarà obbligatoria la richiesta dell'apposizione del " visto di conformità".
Sarà obbligatorio per gli importi superiori a €. 10.000,00 l'utilizzo delle procedure telematiche per la compensazione del credito attraverso i modelli F 24 telematici ( home banking, internet banking etc.)
I soggetti che sono leggittimati al rilascio del " visto di conformità " sono :
1) iscritti all'ordine dei dottori commercialisti
2) centri CAF
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