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NUOVO REGIME CONTRIBUENTI MINIMI
Con la manovra 2008 è stato introdotto per le ditte individuali e i professionisti che hanno una dimensione organizzativa media un regime fiscale semplificato che prevede una tassazione sostitutiva con aliquota del 20% rispetto alla normale tassazione Irap e Irpef....
 
Le persone fisiche che fruiranno di questo nuovo regime, potranno avere delle semplificazioni contabili e amministrative oltre ad essere esonerati dagli studi di settore.
Coloro che accederanno a questo nuovo regime devono aver conseguito nel 2007:
  • ricavi e compensi in misura non superiore a € 30.000,00;
  • non aver effettuto cessioni all'esportazioni;
  • non aver acquistato nel triennio 2005-2007 beni strumentali per un costo complessivo maggiore a € 15.000,00.
Sono esclusi dal regime dei minimi, i contribuenti che svolgono attività per le quali è già previsto un regime speciale IVA come per i tabaccai, l'agricoltura, l'editoria, le agenzie di viaggio ed inoltre quest'esclusione riguarda anche tutti coloro che possiedono quote in Snc, Sas....
Le esemplificazioni per i contribuenti minimi consistono nell'esonero:

  1. dall'obbligo di registrazione delle Fatture, dei corrispettivi, della tenuta scritture contabili in generale;
  2. dalla tenuta dei registri;
  3. dalla presentazione della Dichiarazione Iva e dalla comunicazione annuale dati Iva;
  4. dalla compilazione modello per poter comunicare dati studi di settore;
  5. dalla presentazione elenco clienti e fornitori.

I contribuenti minimi devono comunque adempiere all'obbligo:

  • di conservare i documenti emessi come scontrini, fatture;
  • di presentare gli elenchi Intrastat;
  • di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto;
  • di integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari.

La tassazione del reddito risulta dalla differenza fra l'ammontare dei rivcavi effettivamente percepiti a quello delle spese sostenute nell'anno. Mentre le detrazioni e le deduzioni Irpef in questo nuovo regime vengono perse.
I professionisti subiscono comunque la ritenuta del 20% sui compensi che hanno percepito.
I contribuenti minimi in base all'art. 1 del co. 100 della L. 244/07 non addebitano l'IVA sulle operazioni attive e non possono portare in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti. Se la fattura è di importo maggiore a € 77,47 è necessario apporre e annullare il bollo.
Quando i ricavi e i compensi superano la soglia di € 30.000 di oltre il 50%, il regime viene disapplicato, e il contribuente sarà obblgato a riattivare tutti gli adempimenti che erano stati sospesi tra cui il versamento dell'Iva sulle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno.
Per tutti coloro che possiedono altri redditi ordinariamente tassabili nella dichiarazione dei redditi, questo nuovo regime potrebbe rivelarsi fiscalmente molto interessante, dato che la tassazione sostitutiva è del 20% , mentre la prima aliquota irpef ordinaria che è del 23% ( quindi più alta ).

LO STUDIO FANTINI RESTA A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO IN MERITO L'ARGOMENTO SOPRA ESPOSTO.

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