|
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - principio di cassa |
Ai fini della determinazione del reddito, se ad un professionista viene accreditato sul proprio conto corrente bancario una rimessa di un cliente con valuta corrispondente all'anno successivo, a quale periodo d'imposta questo pagamento risulta di competenza?
Per gli esercenti attività professionali l'art. 54 del T.U.I.R., rubricato "determinazione del reddito di lavoro autonomo", prevede che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sia costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. Tale differenza và calcolata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di chi li corrisponde.
Il criterio generale d'imputazione dei compensi e delle spese è di conseguenza, quello di cassa, che presenta, specialmente con riferimento alle spese sostenute deducibili, talune eccezioni, relative, ad esempio, all'ammortamento dei beni strumentali mobili di valore superiore a 516.46 euro, ai canoni di leasing e alle quote di Tfr dei dipendenti e dei collaboratori annualmente maturate.
Il principio di cassa per la determinazione del reddito di lavoro autonomo è stato introdotto dalla riforma fiscale del 1973, con la motivazione che alcuni compensi anche rilevanti potevano essere corrisposti dopo molto tempo, alla conclusione di un complesso lavoro che aveva impegnato il soggetto per più periodi d'imposta, durante i quali aveva sostenuto spese di produzione.
Tale principio può far sorgere dei dubbi in presenza di pagamenti con assegno, con bonifico bancario o con carta di credito.
Per cui ai fini operativi, il pagamento:
- mediante assegno bancario determina che il compenso si deve considerare riscosso e quindi, percepito al momento della ricezione materiale dell'assegno, senza alcuna rilevanza del momento dell'effettivo incasso;
- tramite bonifico bancario, specialmente se effettuato alla fine di un anno solare, come in questo quesito, si ritiene che rilevante è la data in cui la somma risulta effettivamente disponibile, e non la valuta di accredito, che esplica rilevanza solamente per il computo degli interessi maturati sul conto corrente. Di conseguenza anche la relativa ritenuta d'acconto operata dal sostituto d'imposta deve necessariamente risultare computata nell'anno in cui risulta percepito il compenso, anche se la certificazione è dell'anno precedente;
- tramite carta di credito, si deve considerare il momento di utilizzo o di gestione dello strumento.
Ad esempio se la spesa è stata sostenuta a dicembre 2008 e l'addebito della banca su conto corrente avviene a gennaio 2009, si ritiene che essa confluisca nella determinazione del reddito del 2008, dando, quindi, rilevanza al momento in cui è avvenuta la transazione commerciale, perchè la discrasia temporale concerne il mezzo di pagamento e non determina la realizzazione di una dilazione di pagamento.
LO STUDIO COMMERCIALE FANTINI RESTA A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE.
CONTATTI:
TEL. 0635400288
FAX. 0623328434
SITO: www.andreafantini.it
E:MAIL:
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
|