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RIMBORSI INFRANNUALI
Con il provvedimento del 20 marzo 2008 è stato approvato il nuovo modello per l'istanza di rimborso IVA infrannuale IVA TR che dovrà essere utilizzato dalle richieste di rimborso e/o compensazione del credito IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2008.
Il modello Iva TR può essere utilizzato solo da quei contribuenti che abbiano realizzato nel trimestre un'eccedenza d'imposta detraibile superiore all'importo di euro 2.582.28 e che intendano richiedere il rimborso della stessa, oppure utilizzarla in compensazione con altre imposte.
Il modello IVA TR deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Dal secondo trimestre 2008 dovrà essere inviato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. Per il primo trimestre 2008 le richieste, oltre per via telematica, potranno ancora essere consegnate direttamente all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate o spedite allo stesso tramite raccomandata. Il modello IVA TR risulta composto da 3 sezioni costituite dal frontespizio, dal modulo comprendente il quadro TA ( operazioni attive), dal quadro TB ( operazioni passive), dal quadro TC ( determinazione del credito), dal quadro TD ( sussistenza dei presupposti) e dal prospetto riepilogativo ( quadro TE ) riservato alle società che richiedono il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale di gruppo.
I requisiti richiesti per poter presentare la richiesta di rimborso infrannuale sono:
  • esercizio in modo prevalente od esclusivo di un'attività che richieda l'effettuazione di operazioni imponibili con aliquote inferiori rispetto a quelle relative agli acquisti ed importazioni;
  • effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
  • effettuazione nel trimestre di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili effettuate. Può essere chiesta in rimborso o utilizzata in compensazione solamente l'imposta inerente agli acquisti dei beni ammortizzabili del trimestre;
  • quando il contribuente si trova in presenza di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato.

I casi particolari di compilazione riguardano invece:

  • regimi particolari, per quei soggetti che abbiano adottato per legge criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile;
  • contribuenti che esercitano più attività gestite con contabilità separata per obbligo od opzione;
  • enti o società controllate che avvalendosi di quanto disposto dal D.P.R. n° 633/1972, art.73, possano richiedere il rimborso e/o l'eccedenza del credito di gruppo relativa alle società appartenenti al gruppo ed in possesso dei requisiti per poter usufruire della richiesta di rimborso infrannuale;
  • correttiva nei termini, nel caso in cui si intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata.

LO STUDIO COMMERCIALE FANTINI RESTA A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI IN MERITO.

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