L' articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il contribuente , se sussistono alcune condizioni , possa richiedere il rimborso dell ' IVA con riferimento a periodi inferiori all 'anno presentando all 'Ufficio competente apposita istanza , entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
I soggetti che possono richiedere a rimborso il credito IVA infrannuale, sono :
- SOGGETTI CON ALIQUOTA MEDIA SU CESSIONI INFERIORE A QUELLA SUGLI ACQUISTI
Si tratta di contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
In tal caso , il diritto al rimborso o all ' utilizzo in compensazione del credito IVA scatta solo se l' aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
- SOGGETTI CON OPERAZIONI NON IMPONIBILI SUPERIORI AL 25% DEL TOTALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
Il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l' ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25 %
- SOGGETTI CON ACQUISTI DI BENI AMMORTIZZABILI
Si tratta dei contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti imponibili.
In tale ipotesi è previsto un limite , in quanto può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l' imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
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