
Il diritto di detrazione è relativo all'inerenza degli acquisti all'attività del soggetto passivo e all'afferenza degli acquisti ad operazioni soggette ad imposta, in caso di smarrimento o furto bisogna reperire la copia delle fatture o ricorrere alla prova testimoniale.
L'art. 19 del D.P.R. n.633/1972 stabilisce che i soggetti passivi IVA per determinare l'imposta dovuta, devono detrarre dall'imposta relativa alle operazioni attive quella assolta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi, e per esercitare legittimamente il diritto di detrazione vi deve essere inerenza degli acquisti e questi devono essere afferenti ad operazioni soggette ad imposta.
La Corte di Cassazione ha stabilito dei principi in relazione all'inerenza degli acquisti:
- La prova dell'inerenza grava sul soggetto che intende esercitare il diritto di detrazione ed è necessaria la stretta conessione dell'acquisto con le finalità imprenditoriali
- E' possibile la detrazione anche per una fattura emessa anticipatamente e prima della definizione dell'operazione.
- La detrazione è possibile anche in assenza di operazioni attive.
L'art. 19, comma 2, del D.P.R., n.633/1972 stabilisce che non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto dei beni o servizi afferenti operazioni esenti o non soggette ad imposta, ma nel comma 3 vengono elencate alcune eccezioni per cui la detrazione è comunque possibile in caso in cui vengano effettuate:
- operazioni non imponibili
- operazioni carenti del requisito di territorialità
- operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta
- cessioni esenti , effettuate da soggetti che producono oro da investimento o oro in oro da investimento
- operazioni non soggette all'imposta
Il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ai sensi dell'art. 6 del D.P.R., n. 633/1972 , per cui la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è srto il relativo diritto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
L'art. 25, comma 1, del D.P.R., n. 633/1972 stabilisce che le fatture e le bollette doganali devono essere numerate in ordine progressivo ed annotate in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale si intende esercitare il diritto di detrazione.
L'art. 1 del D.P.R., n. 100/1988 stabilisce che entro il 16 di ogni mese deve essere determinata la differenza tra l'ammontare del'imposta esigibile nel mese precedente in base alle annotazioni eseguite o da eseguire e quello dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati per i quali si esercita il diritto di detrazione.
In caso si smarrimento o furto delle fatture, le norme IVA non prevedono gli obblighi del soggetto passivo , per cui bisogna fare riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione.
E' stabilito che nel caso in cui un soggetto IVA intenda esercitare il diritto di detrazione, deve essere in possesso delle fatture di acquisto che deve aver annotato nel registro relativo, ma nel caso in cui esso non sia in possesso della documentazione, la detrazione si considera come illegittimamente eseguita. Per cui in caso di smarrimento o furto l'onere della prova grava sul soggetto IVA il quale si deve attivare presso i fornitori per acquistare la copia della fattura e nel caso in cui risulti impossibile reperire la copia della fattura presso i fornitori, è ammessa la prova testimoniale.
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