Per la deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa del 75% dell’IVA relativa alle spese in esame, per la quale si sia rinunciato ad effettuare la detrazione, si ritiene che tale imposta costituisca un costo parzialmente deducibile per l’impresa (comportamento non equiparabile alla rinuncia ad un credito liquido ed esigibile).
Le spese di rappresentanza
Con riguardo sia al reddito di lavoro autonomo che a quello d’impresa, la deduzione al 75% opera anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza (semprechè possano essere ammesse in deduzione secondo i criteri dell’art. 108, comma 2 del T.U.I.R.).
In riferimento ai beni distribuiti gratuitamente, la legge Finanziaria del 2008 ha aumentato da 25,82 a 50 euro il limite entro il quale le spese relative a tali beni possano essere deducibili. Rimane ferma la previsione di detraibilità dell’IVA relative alle spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro, diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa. Dal 2008 il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è stato assoggettato ad IVA, è integralmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi soltanto se l’imponibile IVA non è superiore: a 48,08 euro se l’aliquota IVA è del 4%; a 45,45 euro, se l’aliquota è del 10%; a 41,67 euro se l’aliquota è del 20%.
Con decreto ministeriale devono essere stabiliti i requisiti di inerenza e congruità necessari ai fini della deducibilità di dette spese: a tal fine assumono rilievo la natura e la destinazione delle spese, il volume d’affari dell’attività caratteristica dell’impresa e l’attività internazionale della stessa.
Al riguardo è stato quantificato un minor gettito pari, ai fini IRES, a circa 39 milioni di euro e, ai fini IRAP, a circa 6 milioni di euro, calcolati ipotizzando che il decreto ministeriale stabilisca condizioni che permettano la fruibilità del 50% delle spese di rappresentanza.
Le modifiche introdotte dalla legge Finanziaria non colpirebbero le discipline di carattere speciale quali:
- Art. 2, comma 9, della L. 289/2002: indeducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, dei costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
- Art 90, comma 8 della L. 289/2002: costituiscono spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di 200.000 euro, le spese sostenute verso gli enti svolgenti attività sportiva dilettantistica.
Le spese deducibili entro determinati limiti
Si considerano “inerenti” le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa.
Costituiscono spese di rappresentanza ”inerenti”:
- Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi caratteristici dell’impresa;
- Le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa, mostre e fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa;
- Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente; possono rientrare le spese di vitto e alloggio.
La norma fa comunque intendere che sarà introdotto un limite calcolato come percentuale sull’ammontare dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa.
Appare opportuno un coordinamento tra la norma introdotta per le imprese e l’art. 54, comma 5, del T.U.I.R., il quale fissa il limite dell’1% dei compensi percepiti ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni (acquisto o importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione). La loro deducibilità deve essere congrua relativamente all’ammontare dei ricavi dell’impresa. Le spese sopra indicate, sostenute e documentate, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento della spesa, fino a concorrenza del 2% dell’ammontare dei ricavi e proventi della gestione, e comunque entro il limite massimo di 200.000 euro.
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo nella stessa misura sopra indicata. Dell’importo delle spese relative alla distribuzione o erogazione gratuita di beni di valore unitario non superiore a 50 euro non si dovrebbe tener conto ai fini del limite massimo di 200.000 euro.
Le spese per ospitalità dei clienti integralmente deducibili
Dovrebbe essere prevista la integrale deducibilità, senza l’applicazione del limite, delle spese per l’ospitalità dei clienti: viaggio, vitto e alloggio.
Si fa riferimento a clienti, anche potenziali, che intervengono in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili e di visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell’impresa che non sarebbero considerate spese di rappresentanza. La deducibilità non va estesa per spese sostenute in relazione a fornitori o pubbliche autorità.
Si deve altresì stabilire la prevalenza della finalità di una manifestazione: se lo si considera un mero evento di immagine, opera la soglia limite, se prevale l’aspetto di propaganda le spese tornano a essere integralmente deducibili.
Per le imprese la cui attività caratteristica è di organizzare fiere ed eventi simili, sarebbe stabilito che i limiti alla deducibilità non si applicano alle spese sostenute per ospitare clienti, anche potenziali.
Sarebbero invece pienamente deducibili le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere ed altri eventi simili che promuovono beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa stessa.
Per la deducibilità delle spese occorre che dalla documentazione risulti anche la generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
In definitiva, le spese di vitto e alloggio potrebbero risultare a seconda dei casi:
- Deducibili nella misura del 75% senza ulteriori limiti;
- Deducibili nella detta misura ma con il limite del 2% dei ricavi e con il tetto massimo di 200.000 euro;
- Totalmente indeducibili, se non ricorre il presupposto dell’inerenza.
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