AREA CLIENTI

Accedi nell'area riservata per eseguire richieste di documenti, pratiche e servizi

NUOVA APERTURA

 
FINALMENTE OPERATIVI IN SEDE - PRESTITI PERSONALI DA €. 5.000,00 A €. 30.000,00 IN 2 GIORNI - MUTUI ABITAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IN 5 GIORNI - CONTATTACI ALLO 06 35400288 E PRENDI UN APPUNTAMENTO GRATUITO CON IL NOSTRO CONSULENTE FINANZIARIO.
 

Preventivi gratuiti online


Scadenzario

maggio 2012
lunmarmergiovensabdom
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Statistiche

 

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
L’art. 83, comma 28- quater del D.L. 112/2008 (in modifica all’art. 109, comma 5, del T.U.I.R.), dispone che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute nell’ambito dell’attività di impresa, sono deducibili nella misura del 75%.
La norma non riguarda le spese per trasferte fuori dal territorio comunale sostenute dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Non riguarda inoltre i contribuenti che si avvalgono del regime dei “minimi” (art.1, comma 96 L. 244/2007).
Il comma 28-quinquies stabilisce che la modifica normativa decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, e va tenuto conto della stessa ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2009.
Discorso analogo per il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni: le spese qui considerate sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. L’imposta è quindi in tali casi detraibile, salvo il rispetto del principio di inerenza, per le prestazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008.
 
Il principio di inerenza
 
L’Agenzia delle entrate ha precisato (circolare n. 53/E del 2008) che il limite del 75% rappresenti il limite massimo di deducibilità delle spese in esame. Nei precedenti periodi del comma 5 dell’art. 109 si intende precisare che resta fermo il principio della parziale deducibilità delle spese nei casi di coesistenza di proventi imponibili ed esenti e che lo stesso non viene “assorbito” dal limite forfetario di deducibilità del 75%. Indubbia è l’applicazione dei principi contenuti negli altri commi dell’art. 109 (competenza e previa imputazione dei costi al conto economico).

Le spese sostenute in occasione di trasferte
 
 
La limitazione non si applica alle spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’Agenzia delle entrate ha sostenuto, in riferimento alla limitazione forfetaria della deducibilità dei costi relativi alle autovetture concesse in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta ai lavoratori dipendenti, che la detta limitazione (art. 164 del T.U.I.R.) prevale sulla norma speciale dell’art. 95 del T.U.I.R. che stabilisce la integrale deduzione delle spese relative a prestazioni di lavoro.
Il medesimo discorso viene fatto riguardo agli interessi relativi agli automezzi: secondo l’art. 164 qualunque componente negativo sostenuto in relazione ai mezzi di trasporto a motore deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo.
 
Le spese “rifatturate” ai clienti
 
Poniamo di seguito attenzione alla questione del trattamento da riservare, ai fini reddituali, ai casi in cui vengano rifatturate al cliente le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore o da altri soggetti che non siano dipendenti o collaboratori.
Secondo la posizione interpretativa dell’Agenzia delle entrate, con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, il limite del 2% dei compensi opera anche per le spese in esame; l’importo di tali spese dà luogo a ricavi assoggettati integralmente ad imposizione, a fronte di costi deducibili solo parzialmente.
 
 
La deducibilità dell’IVA non detratta

 
Per la deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa del 75% dell’IVA relativa alle spese in esame, per la quale si sia rinunciato ad effettuare la detrazione, si ritiene che tale imposta costituisca un costo parzialmente deducibile per l’impresa (comportamento non equiparabile alla rinuncia ad un credito liquido ed esigibile).

Le spese di rappresentanza

 
Con riguardo sia al reddito di lavoro autonomo che a quello d’impresa, la deduzione al 75% opera anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza (semprechè possano essere ammesse in deduzione secondo i criteri dell’art. 108, comma 2 del T.U.I.R.).
In riferimento ai beni distribuiti gratuitamente, la legge Finanziaria del 2008 ha aumentato da 25,82 a 50 euro il limite entro il quale le spese relative a tali beni possano essere deducibili. Rimane ferma la previsione di detraibilità dell’IVA relative alle spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro, diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa. Dal 2008 il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è stato assoggettato ad IVA, è integralmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi soltanto se l’imponibile IVA non è superiore: a 48,08 euro se l’aliquota IVA è del 4%; a 45,45 euro, se l’aliquota è del 10%; a 41,67 euro se l’aliquota è del 20%.
Con decreto ministeriale devono essere stabiliti i requisiti di inerenza e congruità necessari ai fini della deducibilità di dette spese: a tal fine assumono rilievo la natura e la destinazione delle spese, il volume d’affari dell’attività caratteristica dell’impresa e l’attività internazionale della stessa.
Al riguardo è stato quantificato un minor gettito pari, ai fini IRES, a circa 39 milioni di euro e, ai fini IRAP, a circa 6 milioni di euro, calcolati ipotizzando che il decreto ministeriale stabilisca condizioni che permettano la fruibilità del 50% delle spese di rappresentanza.
Le modifiche introdotte dalla legge Finanziaria non colpirebbero le discipline di carattere speciale quali:

- Art. 2, comma 9, della L. 289/2002: indeducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, dei costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
- Art 90, comma 8 della L. 289/2002: costituiscono spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di 200.000 euro, le spese sostenute verso gli enti svolgenti attività sportiva dilettantistica.

 
Le spese deducibili entro determinati limiti

 
Si considerano “inerenti” le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa.
Costituiscono spese di rappresentanza ”inerenti”:

- Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi caratteristici dell’impresa;
- Le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa, mostre e fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa;
- Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente; possono rientrare le spese di vitto e alloggio.

 
La norma fa comunque intendere che sarà introdotto un limite calcolato come percentuale sull’ammontare dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa.
Appare opportuno un coordinamento tra la norma introdotta per le imprese e l’art. 54, comma 5, del T.U.I.R., il quale fissa il limite dell’1% dei compensi percepiti ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni (acquisto o importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione). La loro deducibilità deve essere congrua relativamente all’ammontare dei ricavi dell’impresa. Le spese sopra indicate, sostenute e documentate, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento della spesa, fino a concorrenza del 2% dell’ammontare dei ricavi e proventi della gestione, e comunque entro il limite massimo di 200.000 euro.
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo nella stessa misura sopra indicata. Dell’importo delle spese relative alla distribuzione o erogazione gratuita di beni di valore unitario non superiore a 50 euro non si dovrebbe tener conto ai fini del limite massimo di 200.000 euro.

Le spese per ospitalità dei clienti integralmente deducibili

 
Dovrebbe essere prevista la integrale deducibilità, senza l’applicazione del limite, delle spese per l’ospitalità dei clienti: viaggio, vitto e alloggio.
Si fa riferimento a clienti, anche potenziali, che intervengono in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili e di visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell’impresa che non sarebbero considerate spese di rappresentanza. La deducibilità non va estesa per spese sostenute in relazione a fornitori o pubbliche autorità.
Si deve altresì stabilire la prevalenza della finalità di una manifestazione: se lo si considera un mero evento di immagine, opera la soglia limite, se prevale l’aspetto di propaganda le spese tornano a essere integralmente deducibili.
Per le imprese la cui attività caratteristica è di organizzare fiere ed eventi simili, sarebbe stabilito che i limiti alla deducibilità non si applicano alle spese sostenute per ospitare clienti, anche potenziali.
Sarebbero invece pienamente deducibili le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere ed altri eventi simili che promuovono beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa stessa.
Per la deducibilità delle spese occorre che dalla documentazione risulti anche la generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
In definitiva, le spese di vitto e alloggio potrebbero risultare a seconda dei casi:

- Deducibili nella misura del 75% senza ulteriori limiti;
- Deducibili nella detta misura ma con il limite del 2% dei ricavi e con il tetto massimo di 200.000 euro;
- Totalmente indeducibili, se non ricorre il presupposto dell’inerenza.



LO STUDIO FANTINI RESTA A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE

PER CONTATTI:

TEL: 0635400288
FAX: 0623328434
SITO: WWW.ANDREAFANTINI.IT
E-MAIL: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
 
 
< Prec.   Pros. >

Google

Chi e' online

Abbiamo 17 visitatori online
Advertisement

Pagamenti online

Studio Commerciale Tributario Fantini Andrea - Viale Mazzini, 134 - 00195 Roma
centralino 0635400288 - 0639739990 - fax 0623328434 - e.mail: studioafantini@tiscali.it - msn: andreafantini@caltanet.it